Sez. 1, Sentenza n. 6200 del 21/11/1981 (Rv. 416983 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - SVOLGIMENTO DI CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E TECNICHE NELL'INTERESSE PER IMPRESE VIGILATE O SOVVENZIONATE DAL COMUNE - SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ ALLA NOMINA DI CONSIGLIERE COMUNALE - RIMOZIONE EX ART. 6, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - CONDIZIONE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - SVOLGIMENTO DI CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E TECNICHE NELL'INTERESSE PER IMPRESE VIGILATE O SOVVENZIONATE DAL COMUNE - SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ ALLA NOMINA DI CONSIGLIERE COMUNALE - RIMOZIONE EX ART. 6, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - CONDIZIONE.*
La situazione di incompatibilità alla nomina di consigliere comunale esistente nei confronti di coloro che svolgano in modo continuativo consulenze legali, amministrative e tecniche nello interesse di imprese vigilate o sovvenzionate dall'ente pubblico e, a maggior ragione, quando tali prestazioni siano rese direttamente a quest'ultimo, è da ritenersi tempestivamente rimossa, ai sensi dell'art. 6, comma terzo, legge 23 aprile 1981 n. 154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizione e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), quando, prima della convalida delle elezioni, l'eletto abbia presentato le sue dimissioni, accettate dall'ente pubblico.*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)