Sez. 5 - , Sentenza n. 418 del 14/01/2020 (Rv. 656547 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Procedure semplificate di domiciliazione - CAD - Modalità operative - Regime di rappresentanza indiretta e diretta dell'importatore - Configurabilità - Limitazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di dazi doganali, nelle procedure semplificate di domiciliazione il Centro di Assistenza Doganale ha facoltà di operare sia quale rappresentante indiretto dell'importatore che quale rappresente diretto, non potendosi limitare il regime di rappresentanza di detti centri, costituiti obbligatoriamente da soci che sono, a loro volta, spedizionieri doganali, iscritti da almeno tre anni all'albo professionale, ai sensi degli artt. 1-septies della l. n. 66 del 1992 e 1 del d.m. n. 549 del 1992, al pari della rappresentanza degli spedizionieri doganali a termini dell'art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 64, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 40, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 76, Legge 06/02/1992 num. 66 art. 7 septies, Decr. Minist. Finanze 11/12/1992 num. 549
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)