Sez. 5, Sentenza n. 10901 del 10/07/1981 Ud. (dep. 09/12/1981) Rv. 151224 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - ACCERTAMENTO CIRCA LA VALIDITÀ DELL'ATTO ORIGINALE FALSIFICATO - NECESSITÀ ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - ACCERTAMENTO CIRCA LA VALIDITÀ DELL'ATTO ORIGINALE FALSIFICATO - NECESSITÀ ESCLUSIONE.*
Agli effetti della seconda ipotesi prevista nel primo comma dell'art. 478 cod. pen. (rilascio di copia di atto pubblico o privato diversa dall'originale) non è né pregiudiziale né necessario l'accertamento relativo alla validità dell'atto originale falsificato. In generale nel senso che, a differenza dell'atto inesistente, quello nullo può essere oggetto del falso, V. Mass. N. 143355; V. Anche mass. Nn. 141874 e 139699).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)