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Sez. 2, Sentenza n. 4778 del 04/03/2005 (Rv. 579839 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE | In genere.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579839-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE

Poichè l'interesse all'impugnazione sussiste quando dalla decisione sfavorevole possa derivare alla parte soccombente un pregiudizio concreto e giuridicamente rilevante, che possa essere rimosso dal giudice ad "quem", l'attribuzione autoritativa del bene in sede di divisione ad un richiedente piuttosto che ad un altro implica necessariamente - salvo che non vi sia stato accordo fra i comunisti in ordine al soggetto o ai soggetti attributari dell'immobile medesimo - la soccombenza della parte di cui non è stata accolta la richiesta d'attribuzione e che, pertanto, ha interesse ad impugnare la decisione, chiedendone la riforma. Nè tale interesse è escluso dalla natura dichiarativa della divisione e dalla postulata equivalenza economica delle porzioni dei condividenti, giacchè lo stesso costituisce un riflesso dell'interesse sostanziale riconosciuto ai comunisti dall'art.720 cod. civ. di ottenere l'attribuzione in natura dell'immobile non comodamente divisibile od utilmente frazionabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)