Sez. U, Sentenza n. 13337 del 01/06/2010 (Rv. 613754 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Magistrato in congedo per maternità - Sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio - Compatibilità - Sussistenza - Limiti - Divieto di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
La sospensione cautelare facoltativa dei magistrati dalle funzioni e dallo stipendio, di cui all'art. 22 d.lgs. n. 109 del 2006, comportando il collocamento fuori del ruolo organico, può essere disposta anche nei confronti di coloro che sono in congedo per maternità, non potendo trovare applicazione al rapporto di servizio dei magistrati il divieto di sospensione (e di licenziamento) di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001, che presuppone la natura contrattuale del rapporto di lavoro, dovendosi ritenere estranea al tema della legittimità della sospensione cautelare la questione, di natura meramente patrimoniale, se il magistrato sospeso abbia diritto all'assegno alimentare oppure alle provvidenze economiche previste per la tutela della maternità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 21, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)