Sez. 5 - , Sentenza n. 40913 del 21/12/2021 (Rv. 663511 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. - Natura - Effetti - Assoggettabilità ad imposta - Criteri. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis del r.d. n. 267 del 1942 (l. fall.), benché parte di una procedura di natura concorsuale, costituiscono atti di autonomia negoziale che producono gli effetti ex art. 1372 c.c. fin dalla loro stipulazione, con differimento al momento della pubblicazione nel registro delle imprese solo di quelli conseguenti all'omologazione, sicché essi sono soggetti all'imposta in misura proporzionale, ex art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. G, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)