Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 28/03/1987 (Rv. 452137 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ - TITOLARITÀ DI FARMACIA - RAPPORTI COL DIVIETO DI RICOPRIRE DETERMINATE CARICHE NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE COMUNALE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ - TITOLARITÀ DI FARMACIA - RAPPORTI COL DIVIETO DI RICOPRIRE DETERMINATE CARICHE NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE COMUNALE.*
Il quarto comma dell'art. 2 legge 23 aprile 1981 n. 154, il quale, richiamando il primo comma n. 9 della stessa norma, pone tra le cause d'ineleggibilità a consigliere comunale quella di titolare di farmacia (situata nel territorio del comune il cui ambito territoriale coincide o è ricompreso in quello dell'unità sanitaria locale con la quale la farmacia stessa è convenzionata, ovvero nei territori dei comuni che concorrono a costituire l'U.S.l.), tutte le volte che il farmacista non richieda la sostituzione con altro farmacista per tutta la durata del mandato, opera indipendentemente dall'eventuale ricorrenza, a carico del farmacista eletto, dal divieto di ricoprire determinate cariche nell'ambito dell'organizzazione comunale (fra cui quelle di sindaco ed assessore), secondo la previsione degli artt. 8 e della citata legge. (V 5524/84, mass n 437190; (V 6337/81, mass n 417122).*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 8 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)