Sez. 3, Sentenza n. 24680 del 24/11/2009 (Rv. 610918 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Trasporti internazionali - Contratti soggetti alla convenzione CMR - Responsabilità del vettore per perdita della merce - Sospensione della prescrizione - Eccezione relativa - Natura giuridica - Eccezione in senso lato - Conseguenza - Rilevabilità d'ufficio.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE
Nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto (cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte) si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte, ovvero in quelle in cui il fatto costitutivo dell'eccezione, corrispondendo alla titolarità di un'azione costitutiva, richiede, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico, il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale). Ne consegue che l'eccezione di sospensione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore internazionale per perdita della merce, ai sensi dell'art. 32 della Convenzione sul trasporto internazionale di merci su strada (stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956, e resa esecutiva con legge 6 dicembre 1960, n. 1621), al pari dell'eccezione di sospensione ex artt. 2941 e 2942 cod. civ., integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1960 num. 1621, Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 32, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)