diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2189 del 27/07/1973 (Rv. 365422 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE - COMPENSO - CONTESTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN SUO FAVORE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA EMESSA DAL TRIBUNALE SENZA L'OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365422-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE - COMPENSO - CONTESTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN SUO FAVORE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA EMESSA DAL TRIBUNALE SENZA L'OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*

Sulle contestazioni proposte dal Commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa contro la liquidazione del compenso per le prestazioni da lui svolte deve pronunciare il tribunale, col pieno rispetto del principio del contraddittorio e con provvedimento motivato. Il provvedimento col quale il Presidente del tribunale, ritenendo che non sussista la Competenza del tribunale a provvedere su dette contestazioni dichiara il non luogo a deliberare sulla richiesta della parte, e impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost, in quanto e riconoscibile come provvedimento giurisdizionale, sia pure abnorme perche emesso dal Presidente del tribunale in un'ipotesi in cui non ricorre la sua Competenza monocratica; chiude il procedimento con una decisione di non proponibilita della domanda ed e suscettibile, quindi, di passare in giudicato; incide su diritti soggettivi, posto che il diritto al compenso riconosciuto dalla legge al Commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa e del tutto analogo al diritto al compenso che spetta al curatore per l'ufficio da lui tenuto nel processo fallimentare.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)