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Sez. L, Sentenza n. 8363 del 26/05/2003 (Rv. 563592 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO | Dolo o colpa di quest'ultimo - Necessità - Comportamento inattivo - Insufficienza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563592-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO

Nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività dell'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge (Nella specie, un lavoratore subordinato aveva transatto con il datore di lavoro il giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare e le parti avevano previsto che il primo avrebbe accettato la risoluzione del rapporto, qualora fosse stato condannato con sentenza definitiva per il reato addotto dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento; definito il processo penale con sentenza di proscioglimento per amnistia, il datore di lavoro aveva licenziato il lavoratore; la S.C., sulla scorta del succitato principio di diritto, ha affermato l'inapplicabilità dell'art. 1359, cod. civ., cassando la sentenza di merito che aveva invece rigettato l'impugnazione del licenziamento, sul rilievo che la mancata rinuncia all'amnistia da parte del lavoratore, impedendo l'accertamento dei fatti, costituiva una condotta tale da far ritenere avverata la condizione).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)