Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5346 del 02/03/2017 (Rv. 643976 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Timbro postale - Certezza - Condizioni - Fattispecie in materia di ammissione al passivo fallimentare.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte (nella specie, il curatore del fallimento) che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva negato che il timbro postale in spedizione a corso particolare a tergo dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di finanziamento per anticipi all'esportazione, azionati dalla banca ricorrente, fosse idoneo a far ritenere certa la relativa data).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)