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Sez. 3, Sentenza n. 278 del 06/02/1970 (Rv. 345141 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345141-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione delle prove e riservata al giudice di merito. Essa, involgendo apprezzamenti di fatto, e incensurabile in Cassazione, se immune da vizi logici e giuridici. (V 3782-69, massima n 344071).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)