Sez. 6, Sentenza n. 7803 del 17/04/1998 Ud. (dep. 02/07/1998) Rv. 211255 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Persona offesa - Ripristino della convivenza interrotta - Dovuto alla mancanza di disponibilità di idonea sistemazione abitativa - Intervenuto tra una serie e l'altra di episodi di violenza - Cessazione del reato abituale - Esclusione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE
Il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 cod. proc. pen., non viene meno, quale reato abituale, se nel periodo considerato, tra una serie e l'altra di episodi di violenza, venga ripristinata la convivenza ad opera della persona offesa, qualora quest'ultima sia indotta a ciò a causa della mancanza di disponibilità di una diversa situazione alloggiativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)