Sez. 1, Sentenza n. 9681 del 22/04/2013 (Rv. 626033 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE | Società cooperativa esclusivamente mutualistica - Dichiarazione di insolvenza - Accertamento giudiziario anteriore alla liquidazione coatta amministrativa - Debiti - Limite minimo di cui all'art. 15 legge fall. - Inapplicabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE
In tema di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione di insolvenza della società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma dell'art. 195 legge fall., non è preclusa dalla circostanza che l'ammontare dei suoi debiti, scaduti e non pagati, sia complessivamente inferiore a trentamila euro, non applicandosi, in questo caso, l'art. 15, ultimo comma, della medesima legge, che ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diversa dalla dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2545 terdecies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)