Sez. 3, Sentenza n. 4326 del 10/10/1977 (Rv. 387935 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - SOTTRAZIONE ALLA PROROGA - ESTENSIONE - RINNOVAZIONE, SOSTITUZIONE O NOVAZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - SOTTRAZIONE ALLA PROROGA - ESTENSIONE - RINNOVAZIONE, SOSTITUZIONE O NOVAZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO - IRRILEVANZA.*
I contratti di locazione aventi durata almeno quadriennale restano sottratti al regime vincolistico - a norma dell'art 15 della legge 23 maggio 1950, n 253 - non soltanto per quanto si riferisce alla misura del canone, ma anche per la durata della locazione, ancorche siano stati stipulati in rinnovazione, o per sostituire o novare altri contratti vincolati; cio anche se siano stati stipulati sotto l'impero del DL 21 dicembre 1951, n 1356, che aveva disposto la proroga delle locazioni a tempo indeterminato, in quanto, avendo le parti manifestato in modo inequivoco la volonta di disciplinare il loro rapporto al di fuori della regolamentazione legale, questo non puo piu fruire di una disciplina cui si sia definitivamente rinunziato. (Conf 3185/69, mass n 343172; (Conf 256/68, mass n 331163; (Conf 457/65, mass nn 310795, 310794; (Conf 427/62, mass n 250675).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15, Decreto Legge 21/12/1951 num. 1356 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)