Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Testo in vigore al
Capo I. Pene per il contrabbando
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco
1. Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole e' punito:
1) con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;
2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N.870 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
2. La multa e' ridotta da un terzo alla meta' quando la quantita' del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento.
3. Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione e manipolazione.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1975, N.724.
Art. 2 Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco e per la vendita di succedanei del tabacco
1. Nei casi preveduti dall'art. 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole e' punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.
Art. 3 Multa per la detenzione di meccanismi preordinati alla fabbricazione dei manufatti di tabacco
1. E' decuplicata la multa stabilita dall'art. 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401.
Art. 4 Reclusione e multa in rapporto all'entita' del reato
1. Il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'art. 1, la quantita' del tabacco supera i chilogrammi 15, ....
Art. 5 Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio
1. Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'art. 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.
2. Questi sono commisurati:
1) se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;
2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N.870 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
Art. 6 Contrabbando aggravato
1. Nelle ipotesi previste dall'art. 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi 15, il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli.
2. La pena della reclusione e' da tre mesi a quattro anni se la quantita' del tabacco e' superiore ai chilogrammi 15 oltre la multa.
Art. 7 Recidiva in contrabbando
1. Nei casi preveduti dall'art. 82 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le pene stabilite dalla presente legge sono aumentate a norma del Codice penale.
Capo II. Pene per le contravvenzioni
Art. 8 Arresto e ammenda in rapporto all'entita' del reato, per la vendita di tabacco senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita
1. Il colpevole del reato previsto dall'art. 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25 mila.
2. E' punito con l'ammenda da lire 2 mila a lire 5 mila il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, sempreche' abbia per oggetto tabacco.
3. L'ammenda e' ridotta da un terzo alla meta' quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantita' del tabacco non supera i grammi 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i grammi 500.
4. Qualora la quantita' del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi 5 e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi 10, il colpevole e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.
Art. 9 Ammenda per le altre contravvenzioni
1. Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.
Capo III. Estinzione dei reati punibili con la sola sanzione pecuniaria
Art. 10 Competenza dell'intendente di finanza
1. Per i reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e dalle altre leggi relative a generi di monopolio ed a generi a questi assimilati, e non punibili con pene detentive, il denunciato puo' chiedere all'intendente di finanza competente per territorio che il contesto venga definito mediante il pagamento, oltreche' del diritto di monopolio, se dovuto, di una somma che l'Intendente stesso stabilira' entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravita' del reato, desunta a norma del Codice penale.
2. Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio eventualmente dovuto estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale e' disposta dallo stesso Intendente.
3. Le disposizioni di questo articolo sono stabilite in deroga agli articoli 21, n. 2, e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 11 Invio dei processi verbali
1. Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale e' trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di finanza, ed in copia all'Amministrazione dei monopoli.
2. L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni ne' superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei monopoli.
3. Nel caso che l'autorita' giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, dovra' trasmettere gli atti all'Intendenza per l'eventuale conciliazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 della presente legge.
Capo IV. Disposizioni generali e transitorie
Art. 12 Confisca
1. Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
2. Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.
Art. 13 Disposizione finale
1. Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI