diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7705 del 02/08/1990 (Rv. 468465 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE NELLA COPIA NOTIFICATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468465-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE NELLA COPIA NOTIFICATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il precetto dell'art. 125 comma primo cod. proc. civ., che prescrive la sottoscrizione della parte sia nell'originale sia nella copia dell'atto, non si riferisce alla procura alle liti, che apposta in calce o a margine si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non sottoscritta dalla parte nella copia notificata. (V 1685/87, mass n 451065; (V 3009/86, mass n 446016).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)