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Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Finanziamenti dei soci in favore della società - Obbligo di restituzione del rimborso percepito entro l’anno anteriore al fallimento - Azione del curatore - Natura - Fondamento. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671470-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (ratione temporis applicabile) delinea un'inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotionis.

Cod. Civ. art. 2467, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 70, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)