Sez. 3, Sentenza n. 3698 del 09/02/1998 Ud. (dep. 25/03/1998) Rv. 210148 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Specificità della previsione di cui all'art.606, comma 1, lett.e), c.p.p., rispetto a quella di cui alla precedente lett.c) - Richiamo a quest'ultima in caso di omessa valutazione di una prova - Legittimità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
La previsione di cui all'art.606, comma 1, lett.e), c.p.p., in materia di vizio di motivazione, è da considerare specifica rispetto a quella di carattere generale di cui alla precedente lett.c) dello stesso articolo, concernente la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.Pertanto, anche quando il vizio di motivazione venga dedotto sotto il profilo della omessa valutazione di una prova, è soltanto alla prima di dette disposizioni che occorre far riferimento, non potendosi considerare giuridicamente corretto il richiamo che si voglia fare alla seconda, ponendola in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza, previsto dall'art.546, comma 1, lett.e), c.p.p. e sanzionato di nullità ai sensi del combinato disposto del successivo comma 3 e dell'art.125, comma 3, stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)