Sez. 3, Sentenza n. 6292 del 26/05/1992 (Rv. 477384 - 01)
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Locazione della cosa comune - In genere | Da parte di uno dei comproprietari - Successiva apposizione degli altri comproprietari - Conseguenze - Azione di rilascio o di rivendica nei confronti del conduttore - Improponibilità.
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Locazione della cosa comune - In genere
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari sorge validamente e svolge i suoi effetti contrattuali, anche se il locatore abbia violato i limiti dei poteri spettantigli ex articolo 1105 e ss. cod. civ., senza che agli altri partecipanti che gli hanno lasciato la completa disponibilità della cosa possa competere azione di rilascio o di rivendica nei confronti del conduttore, il quale di conseguenza resta obbligato alla esecuzione del contratto ed al pagamento del canone fino alla riconsegna del bene al comproprietario locatore e non può derogarvi in ragione della successiva opposizione degli altri comproprietari del bene locato, configurando questa una molestia di diritto di cui dare comunicazione al locatore ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 1585 e 1586 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)