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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13224 del 17/05/2021 (Rv. 661368 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Sindacato del tribunale - Fattibilità giuridica e fattibilità economica - Pagamento della soglia minima dei creditori chirografari - Requisito ulteriore - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661368-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il comma 4 dell'art. 160 l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, nel prevedere che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, definisce l'ambito del controllo della fattibilità giuridica demandato al tribunale, imponendogli di verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che preveda necessariamente il soddisfacimento dei creditori chirografari nell'indicata percentuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte di appello, secondo la quale dovevano essere i creditori, in sede di approvazione della proposta concordataria, a valutare l'idoneità di quest'ultima ad assicurare il pagamento della soglia minima dei crediti chirografari).

Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)