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Sez. 1, Sentenza n. 27009 del 12/11/2008 (Rv. 605272 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Vizi di omessa motivazione e omessa pronuncia da parte del giudice di merito - Possibilità di denuncia contestuale - Ammissibilità - Condizioni - Sentenza di merito insuscettibile di esatta interpretazione.
Stato
decisa il 2008-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605272-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Sebbene nel giudizio di legittimità sia di norma contraddittoria la contestuale denuncia, in un unico motivo, del vizio sia di omessa pronuncia che di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, tale contraddittorietà tuttavia viene meno (e con essa l'inammissibilità del motivo di ricorso) là dove non possa ragionevolmente stabilirsi se la sentenza impugnata abbia o meno esaminato la censura mossa dalla parte, e di conseguenza non possa stabilirsi se l'abbia rigettata con una motivazione carente, ovvero l'abbia del tutto trascurata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)