Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Testo in vigore al
Art. 6 Attribuzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
1) elegge il vice presidente;
2) nomina il direttore ed il vice direttore dei servizi amministrativi;
3) delibera sul bilancio di previsione, sulle sue eventuali variazioni e sul rendiconto;
4) dispone la costituzione dei fondi di riserva necessari per garantire nel futuro la continuita' delle prestazioni obbligatorie e facoltative;
5) propone al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile le condizioni per l'erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 2 e le relative misure, fatta eccezione per quelle concernenti l'indennita' di buonuscita;
6) stabilisce le norme per il funzionamento dei collegi, dei soggiorni di vacanza, delle case di riposo e degli altri istituti comunque gestiti dall'Opera nonche' quelle per l'ammissione in tali istituti degli assistiti;
7) vigila sull'attivita' e sulla gestione degli istituti di cui al punto precedente;
8) stabilisce le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e l'organico del personale assunto dall'Opera;
9) decide in via definitiva sui ricorsi in materia di prestazioni e sui ricorsi del personale direttivo dipendente dall'Opera, in materia di rapporto di impiego;
10) dispone per l'investimento dei fondi disponibili;
11) delibera l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, l'alienazione o la permuta di beni immobili e l'accensione di ipoteche;
12) approva l'assunzione dei mutui attivi e passivi;
13) delibera l'accettazione di eredita' o di legati a favore dell'Opera;
14) decide su quant'altro occorra per il regolare funzionamento dell'Opera.
Art. 7 Funzionamento del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni due mesi. Il presidente e' tenuto a convocare altresi' il consiglio di amministrazione quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il comitato esecutivo o il collegio dei sindaci.
2. Per la validita' della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.
3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del Presidente.
4. I verbali del consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, sono letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva.
Art. 8 Composizione del comitato esecutivo
1. Il comitato esecutivo e' composto:
1) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'OPAFS, che lo presiede;
2) da cinque membri del consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, di cui due scelti fra i consiglieri di cui al punto 2) e tre scelti fra quelli di cui al punto 3) del precedente articolo 5.
2. Per i casi di assenza o impedimento dei membri si applica il disposto del terzo comma del precedente articolo 5.
3. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro membri.
4. Il direttore dei servizi amministrativi dell'Opera partecipa alle riunioni con voto consultivo.
5. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal segretario o dal segretario aggiunto del consiglio di amministrazione.
6. Si applicano al comitato esecutivo le norme di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 7.
Art. 9 Attribuzioni del comitato esecutivo
1. Il comitato esecutivo:
1) predispone e presenta con motivata relazione al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e le proposte di eventuali variazioni per l'assestamento delle previsioni originarie;
2) esamina e presenta con motivata relazione al collegio dei sindaci ed al consiglio di amministrazione il rendiconto annuale predisposto dall'ufficio amministrativo;
3) elabora il bilancio di regime a lungo termine di cui all'art. 34 della presente legge;
4) approva, attenendosi alle norme emanate dal consiglio di amministrazione, le prestazioni obbligatorie e facoltative a favore dei singoli beneficiari;
5) ordina le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'OPAFS;
6) decide sulle materie ad esso delegate dal consiglio di amministrazione;
7) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal consiglio di amministrazione;
8) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, al consiglio medesimo, nella prima riunione successiva.
Art. 10 Collegio dei sindaci
1. Il collegio dei sindaci e' composto:
1) da un funzionario in servizio, appartenente al Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, che ne e' il presidente;
2) da un funzionario in servizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, designato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
3) da un rappresentante del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, scelto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile tra i dipendenti di ruolo in servizio o in pensione su designazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
2. Per ciascuno dei suddetti componenti e' designato un supplente.
3. I sindaci ed i loro supplenti sono nominati con decreto dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico.
4. I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione ed hanno facolta' di assistere a quelle del comitato esecutivo.
5. I sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme e con le responsabilita' che il codice civile fissa agli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 in quanto applicabili.
Art. 11 Amministrazione dell'OPAFS
1. Allo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali, l'OPAFS provvede con personale e mezzi propri ed a proprie spese.
2. Ai relativi servizi e' preposto un direttore, coadiuvato da un vice direttore.
3. Il direttore da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, istruisce gli affari da sottoporre alle decisioni di detti organi, cura quanto necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Opera ed esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.
4. L'ordinamento interno dei servizi dell'OPAFS, sia in sede centrale che periferica, l'organico e l'assunzione del personale sono regolati da norme stabilite dal consiglio di amministrazione.
5. Il trattamento economico del personale stesso e' quello previsto per i dipendenti civili dello Stato.
6. L'equiparazione delle funzioni e' stabilita con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su proposta del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.
Art. 12 Trattamento economico dei componenti degli organi dell'OPAFS
1. Ai componenti ed ai segretari del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonche' al direttore dei servizi amministrativi, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni, un gettone di presenza nella misura stabilita dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni; lo stesso trattamento spetta ai componenti del collegio sindacale per le giornate in cui partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale.
2. Ai componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale spetta, per i viaggi di servizio da essi compiuti nell'interesse dell'OPAFS, una indennita' di missione nella misura da stabilire dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
3. Alle persone di cui al precedente comma l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rilascia la carta di libera circolazione valida per il percorso dalla localita' di residenza a Roma e per le altre localita' in cui hanno sede le istituzioni dell'OPAFS.
Art. 13 Vigilanza del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
1. L'OPAFS e' posta sotto la vigilanza del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono essere presentate al Ministro entro sette giorni dalla riunione e diventano esecutive quando il Ministro, nei sette giorni successivi, non ne abbia ricusata l'esecutivita' o non ne abbia disposto l'annullamento.
Titolo II. Le prestazioni
Art. 14 Indennita' di buonuscita
1. L'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennita' di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti.
2. La frazione di mese superiore a quindici giorni si arrotonda al mese intero per eccesso, quella di durata pari od inferiore si trascura.3
Art. 15 Servizio utile agli effetti dell'indennita' di buonuscita - Interruzioni - Ricuperi
1. E' servizio utile agli effetti dell'indennita' di buonuscita quello prestato in qualita' di dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. E' servizio utile anche quello di ruolo antecedentemente prestato presso altre amministrazioni dello Stato, con l'osservanza e di quanto stabilito dalla legge 12 ottobre 1949, n. 771.
2. Concorrono altresi' alla formazione del servizio utile i servizi statali civili e militari prestati ed i periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento alle condizioni e con l'osservanza di quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, nonche' l'aumento di valutazione del servizio di cui al precedente primo comma, ragguagliato ad un anno per quinquennio e proporzionalmente per le frazioni. Sono esclusi dall'aumento di valutazione del servizio i funzionari delle carriere dirigenziali e direttive collocati a riposo con i benefici di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. I periodi di interruzione di servizio, esclusa l'aspettativa per ragioni di interesse privato, sono recuperabili nel limite massimo di due anni con le norme valevoli per il fondo pensioni, giusta l'articolo 7 del relativo testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e subordinatamente al pagamento dei contributi.
4. Le assenze per servizio militare comunque prestato dopo la nomina a ruolo, con e senza stipendio, non costituiscono interruzioni di servizio ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita; i relativi contributi a favore dell'Opera, qualunque sia la durata dell'assenza, debbono essere versati durante l'assenza medesima oppure dopo la ripresa del servizio ferroviario, in una sola volta oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente.
Art. 16 Indennita' di buonuscita ai superstiti
1. Nei casi di morte del dipendente in attivita' di servizio l'indennita' di buonuscita maturata e' corrisposta al coniuge superstite - salvo il caso di cui al terzo comma del presente articolo - ove non esista sentenza di separazione personale, passata in giudicato, pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi.
2. In mancanza del coniuge, o se questi non ne abbia diritto, l'indennita' spetta, divisa per capi, ai figli minori nonche' ai figli maggiorenni inabili permanentemente a proficuo lavoro.
3. Nei casi di concorso del coniuge superstite con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente, l'indennita' e' corrisposta per intero al coniuge superstite; ove questo concorra oltre che con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente anche con i figli nati da precedenti matrimoni del dipendente stesso, l'indennita' di buonuscita e' corrisposta per meta' al coniuge superstite e per l'altra meta', ripartita per capi, ai figli nati dai precedenti matrimoni del dipendente stesso.
4. Nei confronti dei figli devono sussistere le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
5. In mancanza delle persone di cui ai precedenti commi l'indennita' di buonuscita viene corrisposta, ripartita per capi, ai discendenti in linea diretta del dipendente deceduto.
6. In mancanza anche delle persone di cui al precedente comma l'indennita' di buonuscita viene corrisposta agli ascendenti, se a carico del dipendente defunto, nonche' ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico, di eta' non superiore ai 21 anni, oppure di qualsiasi eta' se inabili permanentemente a proficuo lavoro. La buonuscita e' corrisposta in ragione della meta' se l'avente causa e' uno solo, ed in misura intera, ripartita per capi, se gli aventi causa sono due o piu'.
7. Ove non esistano persone aventi diritto all'indennita' di buonuscita secondo le norme precedenti, l'Opera ha facolta' di corrispondere, a titolo di sussidio, un decimo dell'indennita' medesima tanto a chi abbia avuto cura del dipendente nella sua ultima malattia, quanto a chi abbia sostenuto le spese di sepoltura.
8. I due decimi sono cumulabili a favore di una sola persona.5
Art. 17 Altre prestazioni
1. Le altre prestazioni previste dall'articolo 2, le misure e le condizioni per l'erogazione delle medesime sono determinate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio dell'Opera.
Titolo III. La gestione del credito
Art. 18 Istituzione della gestione del credito
1. L'OPAFS provvede ad esercitare il credito ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attivita' di servizio.
Art. 19 Commissione speciale per il credito
1. All'attivita' creditizia svolta dall'Opera e' preposta una speciale commissione, nominata dal consiglio di amministrazione nel suo seno, con il compito:
a) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera la misura delle ritenute per i rischi, di cui al secondo comma, lettere a) e c), del successivo articolo 20 e del tasso di interesse da applicare sui prestiti;
b) di proporre al consiglio di amministrazione le deliberazioni sulle questioni generali che abbiano riferimento con l'esercizio del credito e con l'andamento dei servizi relativi;
c) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui alla lettera b) del secondo comma ed all'ultimo comma del successivo articolo 20 e di stabilire le direttive per la loro erogazione;
d) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera l'imputazione, a carico della gestione, dei residui crediti inesigibili, ad eccezione dei residui crediti che, in forza dell'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono considerati estinti in conseguenza della morte del debitore.
Art. 20 Fondo garanzia cessioni delle ferrovie dello Stato
1. Col primo gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Fondo garanzia cessioni istituito a norma delle leggi 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 444, e la gestione mutui al personale delle ferrovie dello Stato di cui all'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.
2. Dalla stessa decorrenza le loro attribuzioni sono trasferite all'Opera di previdenza, la quale provvede:
a) a garantire gli istituti e gli enti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contro i rischi di perdite per i prestiti accordati verso la cessione di quote di stipendio, per i quali l'Opera abbia prestato garanzia;
b) a concedere agli iscritti all'Opera prestiti diretti verso cessione di quote di stipendio nei limiti delle disponibilita' esistenti all'atto del trasferimento delle attivita' e passivita' di cui al primo comma del successivo articolo 23 e degli altri fondi che, in ciascun anno, il consiglio di amministrazione dell'Opera stessa riterra' di destinare a tale scopo;
c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestiti diretti.
3. Le operazioni di cui sopra sono regolate, per quanto non in contrasto con le norme della presente legge, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e dalle leggi speciali riguardanti il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 21 Trattenute per spese d'amministrazione
1. Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, dovra' essere trattenuta a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato una somma calcolata in ragione dello 0,50 per cento per spese di amministrazione. Tale percentuale puo' essere modificata con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 22 Garanzia sui prestiti
1. Per i prestiti accordati verso cessione e di quote di stipendio dagli istituti ed enti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non e' ammessa altra garanzia che quella dell'Opera di previdenza.
Art. 23 Trasferimento di attivita' e passivita' conseguenti all'assistenza creditizia
1. Sono trasferite all'Opera di previdenza le attivita' e passivita' della "Gestioni dei mutui al personale delle ferrovie dello Stato" e quelle del "Fondo di garanzia cessioni delle ferrovie dello Stato" comprese le somme comunque accantonate sino all'entrata in vigore della presente legge per effetto delle ritenute praticate al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'articolo 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19.
2. Ai trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sulla base dei dati consuntivi delle gestioni autonome "Mutui al personale" e "Fondo garanzia cessioni" risultanti dal rendiconto generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 24 Destinazione del contributo e di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19
1. Con la stessa decorrenza fissata dall'articolo 20 il contributo di cui all'articolo 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19, e' soppresso. Le quote gia' accreditate non sono piu' rimborsabili.
Art. 25 Determinazione del saggio di interesse e delle altre ritenute
1. La misura degli interessi e delle ritenute per rischi da applicare sui prestiti e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Opera di previdenza con propria delibera.
2. La ritenuta per i rischi non potra', comunque, superare le misure del 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni e del 4 per cento per quelli estinguibili oltre il quinquennio, fissato rispettivamente dall'articolo 10 della legge 191 giugno 1913, n. 641, e dall'articolo 8, secondo comma, della legge 28 dicembre 1922, n. 1682.
Art. 26 Interessi sui finanziamenti
1. Sui finanziamenti che la "Gestione dei mutui al personale", istituita con l'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961, l'OPAFS seguitera' a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.