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Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria

Testo in vigore al

Art. 22 Sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni valutarie

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e all'articolo 7, la violazione delle disposizioni dirette alle banche abilitate previste dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 12 e dall'articolo 20, la violazione dei vincoli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), concernenti le banche abilitate, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, e agli articoli 15 e 16 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in misura proporzionale al valore della valuta, dei beni e diritti oggetto della violazione:

  1. a) dal 5 per cento fino al 20 per cento del valore quando questo non supera i 15 milioni di lire;

  2. b) dal 15 per cento al 30 per cento del valore quando questo supera i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire;

  3. c) dal 25 per cento fino al 40 per cento del valore quando questo supera i 40 miolioni ma non i 75 milioni di lire;

  4. d) dal 50 per cento fino al 70 per cento del valore quando questo supera i 75 milioni di lire.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 possono essere aumentate sino a un importo pari al profitto conseguito dall'illecito; in ogni caso non devono superare il quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione.

3. Per le fattispecie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, ed all'articolo 15, il tentativo e' equiparato alla consumazione.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che si applicano alle violazioni che non costituiscono reato valutario, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo possono altresi' essere inflitte a chiunque agevola il compimento delle relative violazioni ovvero ne ostacola l'accertamento.

Art. 23 Criteri di determinazione delle sanzioni

1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravita' della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalita' dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso piu' sfavorevole all'autore della violazione.

3. Il valore della valuta, dei beni e diritti e' computato con riferimento alla data della violazione.

4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, puo' infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.

Art. 24 Prescrizione delle sanzioni

1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione o e' cessata l'attivita' diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo.
Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.

Titolo II. Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Capo I. Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie)

Art. 25 Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi nell'accertamento delle violazioni valutarie

1. L'Ufficio italiano dei cambi vigilia sull'osservanza delle norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare a mezzo di propri funzionari:

  1. a) controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate;

  2. b) verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate;

  3. c) ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonche' presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi puo' procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo del servizio vigilanza della Banca d'Italia.

2. Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie anche in via di accertamento, raggruppati per operatore, possono essere inseriti nel sistema informativo valutario dell'Ufficio italiano dei cambi nei limiti stabiliti dall'ufficio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati valutari, non devono essere coservati per piu' di cinque anni e possono essere forniti su richiesta, oltre che all'autorita' giudiziaria, al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con l'estero.

3. L'ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, puo' richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Puo' avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

4. Tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza valutaria ai sensi del presente testo unico rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 26 Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie

1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facolta' riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell'attivita' ispettiva in materia valutaria.

2. I militari della Guardia di finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie.

3. I funzionari dell'amministrazione doganale e postale accertano le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.

Art. 27 Coordinamento ispettivo in materia valutaria

1. Il servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, il servizio vigilanza della Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.

Art. 28 Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo

1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie possono:

  1. a) richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;

  2. b) procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.

2. Quando si e' proceduto al sequestro, gli interessati possono proporre opposizione all'Ufficio italiano dei cambi secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

  1. a) l'atto di contestazione dell'infrazione non e' notificato entro i termini indicati nell'articolo 29, comma 3;

  2. b) non sono devoluti allo Stato;

  3. c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;

  4. d) e' deceduto l'autore della violazione;

  5. e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito.

4. I valori sequestrati garantiscono con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

5. Quando, non essendo conosciuto l'autore dei fatti accertati, non e' possibile la contestazione delle violazioni delle norme valutarie, i valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), diventano di proprieta' dello Stato dopo cinque anni dalla data del sequestro, salvo che gli aventi diritto provino di essere estranei all'illecito.

Art. 29 Atti di contestazione delle violazioni valutarie

1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalita' e i termini per il suo versamento, nonche' gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'articolo 30.

3. L'atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato. Quando la consegna immediata non e' possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. I processi verbali di cui al comma 1 e gli atti di contestazione delle violazioni di norme valutarie sono trasmessi all'ufficio italiano dei cambi.

Capo II. Applicazione delle sanzioni amministrative)

Art. 30 Adempimenti oblatori

1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione:

  1. a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilita' in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione;

  2. b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;

  3. c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilita' il lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformita' a quanto previsto nella lettera a).

2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire.

3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.

4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.

5. La facolta' di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta' si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Art. 31 Adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi

1. Chi non si avvale della facolta' prevista dall'articolo 30 puo' presentare scritti difensivi e documenti all'Ufficio italiano dei cambi, nonche' chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di centottanta giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

2. Nei successivi centottanta giorni, che decorrono dalla scadenza dei termini indicati al comma 1, l'Ufficio italiano dei cambi rimette gli atti al Ministro del tesoro, unitamente a una relazione illustrativa e ne da' comunicazione agli interessati. L'inosservanza di tale termine o l'omessa comunicazione agli interessati comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

3. Quando si e' preceduto a sequestro, il termine di cui al comma 1 non e' prorogabile e quello di cui al comma 2 e' ridotto a trenta giorni.

Art. 32 Provvedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro stesso, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, delle finanze e di grazia e giustizia, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, e n. 689.

2. La commissione di cui al comma 1 delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza di voti dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La commissione da' il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla natura e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La commissione ha facolta' di richiedere all'Ufficio italiano dei cambi di integrare gli accertamenti compiuti.

3. Il Ministro del tesoro ha facolta' di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale.

4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento puo' essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, ovvero, quando questa e' stata commessa all'estero, del luogo in cui e' stata accertata, entro i termini previsti dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore e' regolato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, sesto, comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Titolo III. Norme penali e di procedura

Capo I. Norme penali)

Capo II. Norme di procedura)

Art. 40 Relazione annuale

1. Il Comando generale della Guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sulle attivita' da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.

Titolo IV. Disposizioni diverse, transitorie e finali

Art. 42 Abrogazione di norme

1. Sono o rimangono abrogati, in quanto sostituiti dalle disposizioni del presente testo unico ovvero con esso incompatibili, i seguenti provvedimenti legislativi o articoli di legge:
Regio decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689;
Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, e dalla legge 18 dicembre 1980, n. 863;
Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211;
Legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata dalla legge 2 aprile 1962, n. 162;
Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e modificato dalla legge 4 febbraio 1960, n. 43;
Legge 7 febbraio 1956, n. 43;
Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;
Legge 28 ottobre 1962, n. 1603;
Legge 11 marzo 1965, n. 169;
Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito nella legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonche' dal decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759 convertito nella legge 23 dicembre 1976, n. 863, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del presente testo unico e ad eccezione dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159;
Articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Legge 26 settembre 1986, n. 599, ad eccezione dell'articolo 1 e fatto salvo quanto previsto nell'articolo 43, comma 1, del presente testo unico;
Articolo 6, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

2. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.