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Costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie

Testo in vigore al

Titolo I. Costituzione delle Commissioni censuarie e del collegio dei periti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Per i lavori di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' coadiuvata dalle Commissioni censuarie comunali, dalle Commissioni censuarie provinciali e dalla Commissione censuaria centrale.

2. Le Commissioni censuarie comunali hanno sede nel capoluogo di ciascun Comune, le Commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna Provincia e la Commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

Art. 2

1. Nei comuni capoluogo di provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale e' costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dall'Intendete di finanza della provincia.

2. In tali comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

3. Il presidente e' unico per le due Sezioni.

4. Ciascuna sezione e' composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

5. I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di Finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

6. Tale designazione e' fatta come segue:

  1. a) per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura residenti nel comune;

  2. b) per la seconda Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in edilizia residenti nel comune.

Art. 3

1. Negli altri comuni la Commissione censuaria comunale e' costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

2. Tale designazione e' fatta come segue:

  1. 1) per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.

3. La Commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi.

Art. 3-bis

1. Il capo dell'Amministrazione comunale deve formulare per iscritto la designazione prevista dai precedenti articoli 2 e 3 e deve farla pervenire all'Intendente di finanza della provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'invito che gli sara' rivolto dall'Intendente stesso.

2. Allo scadere di detto termine, se la designazione di cui sopra non e' pervenuta o non e' completa, l'Intendente di finanza puo' procedere alla scelta ed alla nomina dei membri della Commissione censuaria comunale prescindendo dalla designazione stessa.

Art. 4

1. Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.

2. Esse funzionano in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

3. Il presidente e' unico per le due Sezioni.

4. Ciascuna Sezione e' composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

5. I membri della Commissione sono scelti dal Ministro per le finanze; per una meta' di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attivita' di servizio o a riposo; per l'altra meta' fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

6. Tale designazione e' fatta:

  1. a) per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia;

  2. b) per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo tra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia.

Art. 5

1. Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato dall'Intendente di finanza.

2. Delle funzioni di segretario della Commissione censuaria comunale puo' essere incaricato anche un impiegato comunale ovvero un membro della stessa Commissione censuaria.

3. Il segretario della Commissione censuaria provinciale e' nominato fra i funzionari dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, su designazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

Art. 6

1. La Commissione censuaria centrale e' composta di diciannove membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa e' presieduta dallo stesso Ministro ovvero dal vice-presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

2. La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

3. Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

  1. a) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette;

  2. b) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;

  3. c) un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 5°;

  4. d) cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

4. Fanno parte soltanto della prima Sezione:

  1. e) un funzionario dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;

  2. f) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

  3. g) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in economia agraria ed estimo.

5. Fanno parte soltanto della seconda Sezione:

  1. h) un funzionario dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 5°;

  2. i) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

  3. l) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in materia di edilizia.

Art. 7

1. La presidenza della Commissione censuaria centrale e' assistita da un Collegio di periti catastali, i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del Collegio e' un ingegnere della predetta Amministrazione di grado non inferiore ai 6°.

2. Il Collegio e' coadiuvato da personale d'ordine dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 8

1. Le Commissioni censuarie comunali e quelle provinciali durano in funzione quattro anni.

2. In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

3. I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica.

Art. 9

1. Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti articoli 4 e 2 il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza, procedono, rispettivamente, a nuova nomina.

2. Il Ministro o l'Intendente di finanza possono disporre la sostituzione di membri delle Commissioni che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

3. Qualora il numero complessivo dei membri effettivi e supplenti siasi ridotto di oltre un quarto, la Commissione deve essere completata con le norme ordinarie.

4. Chi surroga i membri che hanno cessato di appartenere alle Commissioni prima dell'ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione di esse.

5. Le funzioni dei membri delle Commissioni comunali non cessano per variazioni di territorio nella circoscrizione del Comune, a meno che le variazioni siano tali da far ritenere necessaria all'Intendente di finanza la ricostituzione delle Commissioni.

Art. 10

1. Non possono essere nominati membri delle Commissioni censuarie coloro che non siano cittadini italiani, le donne, coloro che non abbiano compiuti gli anni 25, ne' le persone indicate all'art. 8 del testo unico di legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII. n. 383.

2. Inoltre non possono far parte delle Commissioni censuarie comunali e provinciali gli Intendenti di finanza, il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e di quella delle Imposte dirette, salvo per quanto riguarda il segretario delle Commissioni censuarie provinciali, gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato in servizio permanente, i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza, ....

3. Il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza debbono dichiarare la decadenza dei membri per i quali sia intevenuta una delle ragioni di incompatibilita', incapacita' o indegnita' previste dai precedenti comma. Non possono essere nominati membri delle Commissioni, e se nominati, debbono essere dichiarati decaduti dall'ufficio, coloro che notoriamente esercitano, per professione abituale, la funzione di assistenza e di rappresentenza dei contribuenti in vertenze di carattere tributario.

4. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e gli affini di primo grado.

5. Nessuno puo' far parte di piu' Commissioni censuarie.

6. I membri delle Commissioni censuarie devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei parenti od affini fino al terzo grado inclusivamente.

Art. 11

1. La carica di componente le Commissioni censuarie e' ufficio pubblico, che non puo' essere rifiutato da coloro che posseggono i requisiti richiesti dalla legge.

2. Sono tuttavia esonerati dall'incarico, a loro richiesta, i Senatori, i Consiglieri nazionali, i funzionari dello Stato in attivita' di servizio, le persone impossibilitate ad esercitarlo per infermita' e coloro che abbiano compiuto i 65 anni di eta'.

Art. 12

1. La comunicazione ufficiale della avvenuta nomina a componente delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' fatta dall'Intendente di finanza, mediante lettere in duplice esemplare di cui uno, firmato per ricevuta, deve essere restituito allo stesso Intendente.

Art. 13

1. S'intende che abbiano rifiutato l'incarico coloro che non rispondono, nel termine di quindici giorni, alla comunicazione ufficiale della loro nomina eseguita con le forme del precedente articolo, e coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione.

Art. 14

1. Spetta all'Intendente di finanza, sentito il presidente della Commissione, ed eseguite, nei casi indicati nell'articolo precedente, le opportune contestazioni agli interessati, di dichiarare la decadenza dei rifiutanti, e di provvedere o proporre per la loro sostituzione con le forme ordinarie.

2. Coloro che hanno rifiutato l'incarico, incorrono nella pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000 applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 56 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 15

1. Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive Provincie, quelle per il funzionamento delle Commissione censuarie comunali sono a carico dei rispettivi Comuni.

Art. 16

1. Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non appartengono al personale statale e non sono dipendenti da enti di diritto pubblico e' corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.1

2. Ai membri delle stesse Commissioni che appartengono al personale statale e sono dipendenti dalle province, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere dagli enti di diritto pubblico, la misura del gettone di presenza e' quella stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167.1

3. Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:

  1. a) per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni,

  2. b) per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.

4. Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di Provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.

5. La indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

Art. 17

1. La Commissione censuaria centrale dura in funzione quattro anni.

2. I membri non di diritto della Commissione centrale non possono essere nominati se abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di eta'.

3. I membri non di diritto che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di eta' previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

5. I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica.