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Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo C)

Testo in vigore al

Art. 227 (L) (Concessionari)

Titolo III. Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali

Capo I. Estinzione legale

Art. 228 (L) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

Capo II. Discarico e reiscrizione a ruolo

Art. 230 (L) (Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

Capo III. Dilazione e rateizzazione

Art. 232 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)

Art. 233 (R) (Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.

Capo IV. Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

Titolo IV. Disposizioni particolari per pene pecuniarie

Art. 235 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)

Art. 236 (L) (Pene pecuniarie rateizzate)

Art. 237 (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)

Art. 238 (L) (Conversione delle pene pecuniarie)

Art. 239 (R) (Comunicazioni)

1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.

Titolo V. Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 240 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)

Art. 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)

Art. 242 (R) (Raccordo)

1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.

Titolo VI. Riversamento del riscosso

Art. 243 (R) (Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

Art. 244 (R) (Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)

1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.

Art. 245 (L) (Privilegi)

Art. 246 (R) (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, e' liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

Titolo VII. Riscossione del contributo unificato

Art. 247 (R) (Ufficio competente)

1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato dove e' depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.