Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo C)
Testo in vigore al
Art. 227 (L) (Concessionari)
Titolo III. Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali
Capo I. Estinzione legale
Art. 228 (L) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
Art. 229 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)
1. Per l'importo previsto dall'articolo 12-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.
Capo II. Discarico e reiscrizione a ruolo
Art. 230 (L) (Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
Art. 231 (R) (Reiscrizione a ruolo)
1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Capo III. Dilazione e rateizzazione
Art. 232 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)
Art. 233 (R) (Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.
Capo IV. Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
Art. 234 (R) (Riscossione delle spese)
1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.
Titolo IV. Disposizioni particolari per pene pecuniarie
Art. 235 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)
Art. 236 (L) (Pene pecuniarie rateizzate)
Art. 237 (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)
Art. 238 (L) (Conversione delle pene pecuniarie)
Art. 239 (R) (Comunicazioni)
1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.
Titolo V. Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 240 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)
Art. 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)
Art. 242 (R) (Raccordo)
1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.
Titolo VI. Riversamento del riscosso
Art. 243 (R) (Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)
1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Art. 244 (R) (Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)
1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.
Art. 245 (L) (Privilegi)
Art. 246 (R) (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)
1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, e' liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
Titolo VII. Riscossione del contributo unificato
Art. 247 (R) (Ufficio competente)
1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato dove e' depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.