Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
Testo in vigore al
Art. 218 Termine per l'esercizio della procedura privilegiata
1. Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non puo' valersi della procedura prevista da questa Sezione ed i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale.
2. Tuttavia l'esattore puo' proseguire le esecuzioni mobiliari ed immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.28
§ 2. Espropriazione mobiliare
Art. 219 Estensione del pignoramento
1. Non possono essere pignorati, senza autorizzazione del pretore, beni mobili per un valore presunto superiore al doppio del debito.
Art. 220 Beni pignorabili
1. I beni mobili indicati al n. 4 del primo comma dell'art. 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile.
2. L'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore e dai soggetti indicati dal secondo comma dell'art. 207 in virtu' di titolo anteriore alla pubblicazione o notificazione del ruolo. Tale dimostrazione puo' essere data soltanto mediante esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate di data certa anteriore a quella di pubblicazione o notificazione del ruolo ovvero di sentenze passate in giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente alla data stessa.
3. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.
Art. 221 Custodia dei beni pignorati
1. La custodia dei beni pignorati e' affidata allo stesso debitore o ad un terzo. L'esattore non puo' essere nominato custode.
2. L'esattore puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
3. Non trovandosi persona idonea all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal Comune.
4. Si applica la disposizione del primo comma dello art. 520 del codice di procedura civile.
Art. 222 Consegna o notifica del verbale di pignoramento
1. Il verbale di pignoramento deve essere notificato al debitore. La notificazione, quando al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, si esegue mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Art. 223 Avviso di vendita dei beni pignorati
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'esattore deve fare affiggere nella casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione delle cose da vendere e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non puo' aver luogo, prima del decorso di dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore puo' ordinare che degli incanti, fermo restando la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali ovvero con altre opportune forme di pubblicita' commerciale a spese della parte richiedente.
Art. 224 Incanto anticipato
1. Quando i beni pignorati sono soggetti a pericolo di deterioramento ovvero richiedono una dispendiosa conservazione il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore a procedere all'incanto prima del termine fissato dall'articolo precedente.
Art. 225 Prezzo base
1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato il prezzo base e' quello indicato nel verbale di pignoramento. Tuttavia, quando l'esattore lo ritenga opportuno o quando ne abbia fatto richiesta il debitore ed in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' fissato da uno stimatore designato dal segretario comunale.
2. Nel secondo incanto i beni, ad eccezione degli oggetti preziosi, sono venduti al migliore offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base.
Art. 226 Svolgimento dell'incanto
1. L'incanto e' presieduto dall'esattore, da un suo dipendente autorizzato o dall'ufficiale esattoriale.
2. Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto e ne redige il verbale.
Art. 227 Beni invenduti al secondo incanto
1. Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti l'esattore li consegna al Comune nel luogo indicato dal sindaco.
2. Il sindaco provvede alla vendita a trattativa privata senza limitazione di prezzo e versa il ricavato all'esattore.
3. Qualora entro tre mesi la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori l'intendente di finanza ha facolta' di far trasportare altrove i beni pignorati per tentarne ancora la vendita.
Art. 228 Deposito degli atti e del prezzo
1. Gli atti del procedimento di espropriazione presso il debitore, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'art. 498 del codice di procedura civile, debbono essere depositati nella cancelleria della pretura nel termine di cinque giorni, dalla vendita dei beni comunque effettuata.
2. Nello stesso termine, salvo il disposto del terzo comma, la somma ricavata dalla vendita deve essere consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore ovvero se la somma ricavata dalla vendita basta a soddisfarli integralmente, il pretore autorizza l'esattore a ritenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza ovvero, se non vi e' stato intervento di creditori, restituendola al debitore.
Art. 229 Pignoramento presso terzi
1. Se il terzo, presso il quale l'esattore ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore, il pretore ordina la consegna dei beni stessi all'esattore, che procede alla vendita secondo le norme di questa Sezione.
2. L'esattore per la vendita dei crediti del debitore pignorati presso terzi e per la riscossione dei crediti a lui assegnati puo' avvalersi della procedura prevista in questa Sezione.
Art. 230 Pignoramento di fitti e pigioni
1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contiene, in luogo della citazioni di cui al n. 4 dell'art. 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'esattore i fitti o pigioni scadute nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o pigioni da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito esattoriale.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
§ 3. Espropriazione immobiliare
Art. 231 Onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari
1. L'esattore puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente la esecuzione presso il debitore sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta e' dovuta ed in quello in cui il debitore ha il domicilio, la residenza o la dimora.
2. Quando si procede per la riscossione di imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati iscritte a ruolo a nome di piu' persone, tenute in solido al pagamento ai sensi degli articoli 50 secondo comma, 68 e 70 secondo comma, l'Intendente di finanza ha facolta' di dispensare l'esattore dalla preventiva esecuzione sui beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato una somma corrispondente alla propria quota.
3. Si puo' procedere ad esecuzione su immobili siti fuori del comune nel quale l'imposta e' dovuta soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso.
Art. 232 Estensione dell'espropriazione
1. Quando la consistenza degli immobili appartenenti al debitore lo permette l'esecuzione deve limitarsi ad immobili il cui valore complessivo, determinato a norma del primo comma dell'art. 15 del codice di procedura civile e diminuito del valore delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito esattoriale, non ecceda il doppio del debito.
2. Per la riscossione delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati l'espropriazione deve avere per oggetto la piena proprieta' dell'immobile per il quale l'imposta e' dovuta ancorche' gravato da enfiteusi, usufrutto o uso.
3. L'esattore, per la riscossione delle imposte indicate dal comma precedente, puo' procedere sull'immobile per il quale l'imposta e' dovuta anche quando la proprieta' dello stesso e' passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facolta' sussiste limitatamente all'imposta dovuta per l'anno in cui e' avvenuto il passaggio di proprieta' e per l'anno precedente.
Art. 233 Avviso di vendita
1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura civile, di un avviso di vendita contenente:
a) le generalita' del debitore;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini, dell'estensione e del reddito;
c) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di dieci giorni tra i primi due e di sessanta giorni tra il secondo e il terzo;
d) l'ammontare del credito esattoriale distinto per imposta, per periodo d'imposta, per indennita' di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
e) il prezzo base dell'incanto;
f) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
g) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
h) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
i) l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diritto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. L'avviso di vendita, immediatamente dopo la trascrizione, e' notificato al debitore.
Art. 234 Pubblicazione e notificazione sull'avviso di vendita
1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita e' inserito nel Foglio degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale esattoriale, alla porta esterna della pretura e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore puo' ordinare, quando ne ravvisi l'utilita', che degli incanti sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali ovvero con altre opportune forme di pubblicita' commerciale a spese della parte richiedente.
2. L'avviso deve essere inoltre notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per il primo incanto, ai direttori o nudi proprietari ed ai creditori aventi diritti di prelazione sugli immobili pignorati, giusta le risultanze dei certificati ed elenchi rilasciati all'esattore, ai sensi dell'art. 212, in data non anteriore di oltre trenta giorni a quella di inserzione dell'avviso nel Foglio, degli annunci legali. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, dell'art. 232 l'avviso deve essere notificato anche al nuovo proprietario.
Art. 235 Deposito degli atti in cancelleria
1. Almeno cinque giorni prima di quello fissato per il primo incanto debbono essere depositati nella cancelleria della pretura tutti gli atti del procedimento, compresi il certificato catastale, l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni e la prova degli adempimenti prescritti dagli articoli 231 e 234.
Art. 236 Prezzo base e cauzione
1. Il prezzo base dell'incanto e' determinato a norma dei commi primo e secondo dell'art. 568 del codice di procedura civile.
2. Se il bene pignorato non e' soggetto a imposte dirette il prezzo base e' determinato, su disposizione dell'Intendente di finanza, in base a perizia dell'ufficio tecnico erariale. La perizia puo' essere disposta anche nel caso in cui, su richiesta dell'esattore o del debitore, l'Intendente di finanza ritenga che il prezzo risultante ai sensi del primo comma sia notevolmente inferiore al valore corrente.
3. Le spese di perizia sono anticipate dall'Amministrazione finanziaria e recuperate dall'esattore unitamente al credito d'imposta.
4. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile e' fissata nella misura del dieci per cento del prezzo base.
5. Tale misura rimane immutata anche per gli incanti successivi al primo.
Art. 237 Secondo e terzo incanto
1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e col ribasso di un terzo sul prezzo determinato a norma dell'art. 236.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto si puo' procedere, previa autorizzazione dell'intendente di finanza, ad un terzo incanto col ribasso di due terzi sul prezzo determinato a norma dell'art. 236.
Art. 238 Devoluzione allo Stato
1. Quando il terzo incanto ha esito negativo l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base dell'incanto stesso e l'ammontare dell'imposta e delle relative sovrimposte e addizionali per le quali ha avuto luogo l'esecuzione.
2. Il verbale di esito negativo del terzo incanto, corredato dal provvedimento autorizzativo dell'Intendente di finanza, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dello immobile nonche' titolo per la trascrizione della devoluzione sui registri immobiliari e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie relative all'immobile stesso.