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Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e di norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sulla organizzazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, contenente norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attivita' elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per la agricoltura e le foreste;
Decreta:

Art. 1

1. L'organizzazione centrale dell'Ente Nazionale per la Energia Elettrica e' articolata in servizi l'Ente e' territorialmente organizzato in Compartimenti, suddivisi eventualmente in distretti, esercizi distrettuali e zone.

2. Gli organi centrali e territoriali dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'Ente.

Art. 2

1. Gli atti relativi al trasferimento delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, sono ad ogni effetto validi ed efficaci allorche' siano compiuti nei confronti dei legali rappresentanti delle imprese stesse risultanti tali in base alle comunicazioni previste dall'art. 12, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dal decreto ministeriale 16 dicembre 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 19 dicembre 1962.

Art. 3

1. Con decreti del Ministro per l'industria ed il commercio sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica delle imprese non soggette a trasferimento ai sensi delle lettere a) e b) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, a meno che non si tratti di imprese non soggette a trasferimento ai sensi del n. 8 dello stesso articolo e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1961, n. 452.

2. I decreti di cui al comma precedente debbono essere emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese, per le quali, alla data stessa, sia gia' stato emanato l'atto di riconoscimento previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e per le altre nel termine di giorni 120 dal riconoscimento stesso.

3. Per i trasfermenti di cui al presente articolo l'indennizzo e' determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138, ed e' corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei riguardi degli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito dei consorzi e della consociazioni di imprese di cui alla lettera a) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5

1. A decorrere dal 1 gennaio 1963, i risultati di gestione delle imprese di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, trasferite ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono di pertinenza dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

2. Per le imprese di cui al n. 4 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il risultato di gestione per il periodo dal 1 gennaio 1963 alla data di trasferimento delle imprese e' dedotto dall'indennizzo da corrispondere alle imprese stesse. In mancanza di scritture contabili regolarmente tenute che consentano di rilevarlo, il risultato di gestione e' calcolato in misura pari al 5,50% annuo del valore di stima determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6

1. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano alle imprese il cui trasferimento sia comunque disposto dopo il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

2. I risultati di gestione delle imprese suddette sono di pertinenza dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.

Art. 8

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, e' sostituito dal seguente:
Le imprese esercenti le attivita' di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non trasferite all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, debbono comunicare annualmente, con riferimento a ciascun semestre, al Ministero dell'industria e del commercio, secondo la modalita' da esso stabilite, i dati relativi all'energia prodotta, a quella distribuita e a quella eventualmente utilizzata per i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese Con esso consorziate o consociate almeno dal 31 dicembre 1961.
La comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza dell'anno con lettera raccomandata diretta al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 9

1. Le domande di concessione per derivazioni idroelettriche presentate dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica si considerano dirette al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale di cui allo art. 10 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Le domande di concessione di cui sopra sono in ogni caso preferite nei confronti di altre domande di concessione a scopo idroelettrico presentate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

3. I decreti di autorizzazione all'inizio immediato dei lavori di cui all'art. 13 del citato testo unico hanno efficacia di dichiarazione di indifferibilita', ed urgenza.

4. Le concessioni ed le autorizzazioni provvisorie rilasciate a enti e imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per le quali, alla data del presente decreto non siano ancora stati iniziati i lavori di costruzione degli impianti, cessano di avere efficacia.

5. La disposizione non si applica agli enti ed imprese che siano stati autorizzati ad esercitare le attivita' di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

6. L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica subentra in tutti i diritti, poteri ed oneri conferiti allo Stato dall'art. 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

7. Le autorizzazioni per l'impianto degli elettrodotti dai costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica sono accordate:

  1. a) dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per gli elettrodotti la cui tensione normale di esercizio e' uguale o superiore a 120.000 Volt;

  2. b) dal provveditore regionale alle Opere pubbliche sentito il Comitato tecnico amministrativo, per gli elettrodotti la cui tensione inferiore a 120.000 Volt.

8. Gli stessi organi autorizzano, in via provvisoria, nei casi di urgenza, l'inizio delle costruzioni degli elettrodotti di cui sopra.

9. I decreti di autorizzazione degli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative agli elettrodotti medesimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

10. I decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui all'art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, hanno anche essi efficacia di dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza.

11. Gli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica a tensione uguale o superiore a 220.000 Volt sono inamovibili e ad essi non si applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

12. Le disposizioni contenute nel suddetto testo unico e successive modificazioni, che impongono il versamento di cauzioni a garanzia di obblighi derivanti da concessioni e autorizzazioni, non si applicano nei riguardi dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. I depositi cauzionali, dei quali e' attualmente titolare l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, sono svincolati a favore dell'Ente nazionale medesimo.

Art. 10

1. Spetta al Comitato dei Ministri previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 di:

  1. 1) dare le direttive per il coordinamento e per lo esercizio delle attivita' elettriche di enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di utilita' generale;

  2. 2) dare le direttive per il ritiro da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

  3. 3) stabilire le tariffe-limite per la determinazione con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, in caso di mancati accordi fra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e gli interessati, del prezzo delle forniture all'Ente Nazionale dell'Energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli enti ed imprese suddetti, del prezzo dell'energia prodotta dagli stessi su richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi dell'art. 12 e dei prezzi relativi agli scambi di energia di cui all'art. 11.

Art. 11

1. Con l'osservanza delle direttive di cui al n. 1) dell'art. 10 e con il rispetto degli obblighi derivanti dai titoli di concessione, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha il potere di impartire agli enti ed imprese di cui all'articolo medesimo disposizioni per l'utilizzazione coordinata dei serbatoi, delle centrali di produzione e delle linee di trasporto, per il coordinamento dei programmi di manutenzione degli impianti, per eliminare carenze nel servizio elettrico, per soddisfare i fabbisogni dell'utenza, e comunque per conseguire, nel normale esercizio, la piu' razionale ed economica utilizzazione degli impianti dei suddetti enti ed imprese.

2. Con l'osservanza delle direttive suddette, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ha altresi' la facolta' di disporre ove sia tecnicamente possibile, il funzionamento in parallelo degli impianti di produzione degli enti ed imprese esercenti attivita' elettriche con gli impianti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica stesso, fissandone le modalita', e di coordinare il collegamento delle reti di trasporto e le relative protezioni.

Art. 12

1. Nei casi di idraulicita' inferiore alla media ovvero di indisponibilita' di grandi impianti di produzione, trasporto e trasformazione ed ogni qual volta si verifichino altri eventi eccezionali che diminuiscano le disponibilita' di energia elettrica necessaria all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per soddisfare le esigenze dell'utenza, l'Ente nazionale, con l'osservanza delle direttive di cui al n. 1) dell'art. 10 ha facolta' di richiedere agli enti ed imprese di cui all'articolo medesimo di produrre energia elettrica per proprio conto utilizzando, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti generatori, eventuali disponibilita' di potenza degli impianti stessi.

2. L'energia prodotta su richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica non e' calcolata ai fini dell'applicazione dei nn. 6 e 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 13

1. Le disposizioni e le richieste di cui agli articoli 11 e 12 sono comunicate dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica al Ministero dell'industria e del commercio.

2. Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' per gravi motivi, sospendere l'esecuzione delle disposizioni suddette; sentito il Comitato dei Ministri, il Ministro per l'industria ed il commercio puo' revocare le disposizioni stesse.

3. Il provvedimento di sospensione, di cui al comma precedente, perde efficacia dopo sessanta giorni dalla sua comunicazione all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 14

1. Qualora l'impresa non soggetta a trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non osservi le disposizioni o non adempia alle richieste di cui agli articoli 11 e 12, il Ministro per l'industria ed il commercio, su motivata proposta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, puo' per gravi inosservanze udito l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e sentiti i rappresentanti delle imprese, nominare un commissario per l'esecuzione delle disposizioni e lo adempimento delle richieste.

Art. 15

1. Con l'osservanza delle direttive di cui al n. 2) dell'art. 10, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, soggette all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio, stabilisce, ai sensi del n. 2 dell'art. 2 della legge 27 giugno 1964, n. 452, le modalita' per il ritiro dell'energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli enti e imprese di cui all'art. 10.

2. In attuazione delle deliberazioni adottate, la suddetta energia e' ritirata dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, su tempestiva segnalazione degli enti ed imprese, compatibilmente con le possibilita' di ritiro dell'energia.

Art. 16

1. I prezzi delle forniture di energia di cui agli articoli 12 e 15 e quelli relativi agli scambi di energia che intervengono fra, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e gli enti ed imprese nel funzionamento in parallelo degli impianti sono determinati di intesa fra lo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e gli interessati. In caso di mancato accordo, il prezzo e' determinato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio nei limiti delle tariffe stabilite dal Comitato dei Ministri ai sensi del n. 3) dell'art. 10.

Art. 17

1. Le imprese di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per costruire nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione e modificare impianti esistenti, devono farne motivata richiesta all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, corredata di necessari elementi tecnico-economici e del piano finanziario.

2. Qualora l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, entro il termine di sessanta giorni, non esprima un motivato diniego, la richiesta si intende accolta.

Art. 18

1. Le domande presentate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per concessioni relative a derivazioni idroelettriche e le domande di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta, nonche' di teletrasmissione al servizio degli impianti stessi, sono comunicate in copia all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dalle Amministrazioni competenti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

2. Entro trenta giorni l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica comunica alle suddette Amministrazioni le sue osservazioni, indicando le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, ai funi del coordinamento delle attivita' elettriche.

Art. 19

1. Gli enti ed imprese di cui all'art. 10, devono comunicare all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, a richiesta dello stesso, le caratteristiche tecniche dei loro impianti di produzione, di trasporto, di trasformazione e di distribuzione, nonche', con le modalita' e la periodicita' stabilite dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica, i dati relativi alla produzione ed ai fabbisogni di energia elettrica, alle eventuali eccedenze rispetto ai fabbisogni, alle riserve di energia idroelettrica immagazzinata nei serbatoi, ai trasporti di energia, alle punte massime e minime dei carichi, alle temporanee indisponibilita' del macchinario e delle linee di trasporto, alle zone di distribuzione, agli acquisti e vendite di energia, e le altre notizie tecniche richieste dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai fini del coordinamento delle attivita' elettriche.

2. Devono altresi' comunicare all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli uffici delegati a ricevere le disposizioni, e le richieste di cui agli articoli 11 e 12.