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Sez. 6, Sentenza n. 36077 del 27/05/2009 Ud. (dep. 17/09/2009) Rv. 244868 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE | Questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, comma secondo, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede una riduzione di pena corrispondente a quella prevista per il tentativo di corruzione propria - Manifesta infondatezza - Ragione.
Stato
decisa il 2009-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244868-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 322, comma secondo, cod. pen., con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la riduzione della pena, ivi stabilita per un'ipotesi delittuosa sostanzialmente identica al tentativo di corruzione propria, non sia determinata in misura corrispondente a quella prevista dall'art. 56 cod. pen., trattandosi di fattispecie criminose autonome, la cui diversa configurazione discende dalla volontà del legislatore di realizzare - attraverso un più grave trattamento sanzionatorio - una più efficace tutela contro il pericolo che l'offerta o la promessa di terzi possano essere accettate dal pubblico ufficiale, con il conseguente grave turbamento della funzione pubblica o della concreta attività della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 322 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)