Sez. 1, Sentenza n. 24395 del 01/12/2010 (Rv. 615106 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 - Procedure chiuse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Applicabilità - Esclusione - Questione di illegittimità costituzionale - Infondatezza - Rinvio alla pronuncia n. 61 del 2010 della Corte cost.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
L'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt.142 a 144 della legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, quanto alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 cit., purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 (1° gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non è ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, nè tale limitazione, per come posta dagli artt. 19 e 22 del cit. d.lgs. n. 169 del 2007, giustifica alcun dubbio di costituzionalità della disciplina transitoria, così come interpretata, per contrasto con l'art.3 Cost., in quanto, come già statuito da Corte cost. nell'ordinanza n. 61 del 24 febbraio 2010, l'applicabilità "ratione temporis" dell'istituto corrisponde ad una scelta del legislatore, secondo un discrimine temporale che non è arbitrario, costituendo il fluire del tempo valido elemento diversificatore di situazioni giuridiche.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 143 PENDENTE, Legge Falliment. art. 145, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)