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Sez. 6, Sentenza n. 1274 del 28/05/1969 Ud. (dep. 27/08/1969) Rv. 112665 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI -OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - AMBITO - OGGETTIVO E SOGGETTIVO - OBBLIGO DEL PADRE DI FORNIRE I MEZZI DI SUSSISTENZA AL FIGLIO MINORE - PRESTAZIONE EFFETTUATA DALLA MADRE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1969-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112665-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI -OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - AMBITO - OGGETTIVO E SOGGETTIVO - OBBLIGO DEL PADRE DI FORNIRE I MEZZI DI SUSSISTENZA AL FIGLIO MINORE - PRESTAZIONE EFFETTUATA DALLA MADRE - SUSSISTENZA DEL REATO.*

L'Onere di prestare i mezzi di sussistenza, sanzionato dall'art 570 cod pen, ha un contenuto soggettivamente e oggettivamente piu ristretto di quello della prestazione degli alimenti, previsto dalla legge civile. Soggettivamente esso incombe soltanto sulle persone indicate nello art 570 n 2 cod pen con esclusione degli altri soggetti indicati nell'art 433 n 4, 5 e 6 cod civ oggettivamente i mezzi di sussistenza comprendono soltanto le cose strettamente necessarie alla vita (vitto, medicinali, vestiario ed abitazione) e non si estendono anche all'istruzione ed agli altri obblighi compresi nell'art 438 cod civ. pertanto, l'Obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore sussiste anche quando vi provveda in tutto o in parte la madre con i proventi del suo lavoro, giacche il padre e obbligato insieme alla madre alla somministrazione di tali mezzi. Il reato sussiste anche quando il coniuge vi abbia rinunciato dal momento che la rinunzia vale soltanto nei confronti della persona che la fa e non ha efficacia verso il minore che ha diritto alla prestazione. (V 111003, anno 1969, 102386, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)