Sez. 1, Sentenza n. 9871 del 08/10/1996 Ud. (dep. 20/11/1996) Rv. 206075 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO | Munizioni - Cartucce caricate a palla - Detenzione - Obbligo di denunzia all'autorità di pubblica sicurezza - Sussistenza - Detenzione di dette cartucce per l'esercizio della caccia da parte di titolare di porto d'armi per fucile da caccia - Rilevanza ai fini dell'obbligo di denunzia - Esclusione.
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO
In tema di detenzione di munizioni, le cartucce caricate a palla non possono essere detenute senza farne denunzia alla autorità di pubblica sicurezza; il possesso del porto d'armi per fucile da caccia autorizza invero a detenere cartucce caricate a pallini, non anche cartucce caricate a palla per le quali è sempre obbligatoria la denunzia, anche se il cacciatore le detenga per la caccia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)