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Sez. 6, Sentenza n. 751 del 27/02/1995 Cc. (dep. 06/05/1995) Rv. 201190 - 01

Stupefacenti - Detenzione | Occultamento in nascondiglio - Detenzione - Sussistenza - Natura permanente del reato - Cessazione: perdita della possibilità di riprendere la droga - Sequestro da parte della polizia giudiziaria - Permanenza - Cessazione.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201190-01

Stupefacenti - Detenzione

Il concetto di detenzione non implica il contatto fisico tra detentore e oggetto detenuto. Ne consegue che la permanenza nel reato di detenzione illecita di stupefacenti cessa con il venire meno in capo al detentore della possibilità di riprendere la droga tenuta in nascondiglio noto solo a lui e, quindi, anche con il sequestro della sostanza.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)