SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (77/388/CEE)
Testo in vigore al
Art. 28 terdecies Periodo di applicazione
Il regime transitorio previsto al presente titolo entra in vigore il 1o gennaio 1993. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 1994, una relazione sul funzionamento del regime transitorio corredata di proposte sul regime definitivo.
Il regime transitorio sarà sostituito da un regime definitivo di tassazione degli scambi tra gli Stati membri fondato in linea di massima sulla base di imposizione nello Stato membro d'origine dei beni ceduti e dei servizi resi. A tal fine il Consiglio, previo esame approfondito della summenzionata relazione, dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono congruamente soddisfatte e deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide entro il 31 dicembre 1995 sulle disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.
Il regime transitorio entra in vigore per un periodo di quattro anni ed è pertanto applicabile fino al 31 dicembre 1996. Il periodo d'applicazione del regime transitorio è automaticamente prorogato fino alla data d'entrata in vigore del regime definitivo e, in ogni caso, finché il Consiglio non abbia adottato decisioni sul regime definitivo.
Art. 28 quaterdecies Tasso di cambio
Per determinare il controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in ecu nel presente titolo, gli Stati membri utilizzano i tassi di cambio applicabili il 16 dicembre 199120. Tuttavia, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia utilizzano i tassi di cambio applicabili alla data della loro adesione.
Art. 28 quindecies Misure transitorie
1. Quando un bene:
è stato introdotto prima del 1o gennaio 1993 all'interno del paese ai sensi dell'articolo 3, e
dopo la sua entrata nell'interno del paese, è stato immesso in un regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) o c), o all'articolo 16, paragrafo 1, parte A, e
non è stato svincolato da detto regime prima del 1o gennaio 1993,
le disposizioni in vigore al momento in cui il bene è stato immesso in detto regime continuano ad essere applicate per tutto il tempo in cui il bene rimane soggetto al regime stesso, determinato conformemente alle disposizioni succitate.
2. Sono assimilate all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1:
a) qualsiasi uscita, anche irregolare, del bene dal regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), nel quale il bene sia stato immesso prima del 1o gennaio 1993 alle condizioni di cui al paragrafo 1;
b) qualsiasi uscita, anche irregolare, del bene da uno dei regimi di cui all'articolo 16, pararafo 1, parte A, nel quale il bene sia stato immesso prima del 1o gennaio 1993 alle condizioni di cui al paragrafo 1;
c) la conclusione di un'operazione di transito comunitario interno iniziata prima del 1o gennaio 1993 all'interno della Comunità ai fini di una cessione di beni effettuata prima del 1o gennaio 1993 a titolo oneroso all'interno della Comunità da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
d) la conclusione di un'operazione di transito comunitario esterno iniziata prima del 1o gennaio 1993;
e) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa in occasione o nel corso di un'operazione di transito comunitario interno iniziata alle condizioni di cui alla lettera c) o di un'operazione di transito comunitario esterno di cui alla lettera d);
f) la destinazione all'interno del paese, da parte di un soggetto passivo, o da parte di un soggetto non passivo, di beni che gli sono stati ceduti anteriormente al 1o gennaio 1993, all'interno di un altro Stato membro, quando sono riunite le condizioni seguenti:
la cessione di questi beni è stata esentata o era suscettibile di essere esentata in virtù dell'articolo 15, punti 1 e 2;
i beni non sono stati importati all'interno del paese anteriormente al 1o gennaio 1993.
Ai fini della lettera c), si intende per «operazione di transito comunitario interno» la spedizione o il trasporto di beni nel quadro del regime del transito comunitario interno o accompagnato da un documento T 2 L, un carnet comunitario, nonché l'invio di beni per posta.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e) l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, nello Stato membro in cui il bene esce dal regime in cui era stato immesso prima del 1o gennaio 1993.
4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, l'importazione di un bene, ai sensi del paragrafo 2, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta quando:
a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità ai sensi dell'articolo 3; o
b) il bene importato ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato; o
c) il bene importato ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima del 1o gennaio 1993, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 3, e/o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'imposta sul valore aggiunto. Tale condizione si reputa soddisfatta quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1o gennaio 1985 o quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.
Titolo XVI ter. Disposizioni transitorie applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione
Art. 28 sexdecies
1. Gli Stati membri che, al 31 dicembre 1992, applicavano un regime particolare d'imposizione, diverso da quello previsto all'articolo 26 bis, parte B, alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da soggetti passivi-rivenditori, possono mantenere tale regime durante il periodo di cui all'articolo 28 terdecies purché esso soddisfi, o sia adattato in modo da soddisfare, le condizioni seguenti:
a) il regime particolare si applica solo alle cessioni di mezzi di trasporto di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera a), considerati come beni d'occasione ai sensi dell'articolo 26 bis, parte A, lettera d), effettuate da soggetti passivi-rivenditori ai sensi dell'articolo 26 bis, parte A, lettera e) e soggette al regime particolare di imposizione sul margine in applicazione dell'articolo 26 bis, parte B, paragrafi 1 e 2. Le cessioni di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), effettuate alle condizioni previste all'articolo 28 quater, parte A sono escluse dal presente regime particolare;
b) l'imposta dovuta per ciascuna delle cessioni di cui alla lettera a) è pari all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse soggetta al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto, diminuito dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto considerata incorporata nel prezzo d'acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore;
c) l'imposta considerata incorporata nel prezzo d'acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-riventitore è calcolata in base al metodo seguente:
il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione è il prezzo d'acquisto ai sensi dell'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3;
tale prezzo d'acquisto pagato dal soggetto passivo-rivenditore si considera comprensivo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se il fornitore del soggetto passivo-rivenditore avesse sottoposto la cessione al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto;
l'aliquota da prendere in considerazione è l'aliquota applicabile, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, nello Stato membro all'interno del quale si ritiene situato il luogo della cessione al soggetto passivo-rivenditore, determinato conformemente all'articolo 8;
d) l'imposta dovuta per ciascuna delle cessioni di cui alla lettera a), determinata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b), non può essere inferiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse stata assoggettata al regime particolare di imposizione sul margine conformemente all'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3. Ai fini dell'applicazione di questa disposizione gli Stati membri hanno facoltà di stabilire che, se la cessione fosse stata assoggettata al regime particolare di imposizione sul margine, tale margine non avrebbe dovuto essere inferiore al 10 % del prezzo di vendita ai sensi della parte B, paragrafo 3;
e) il soggetto passivo-rivenditore non è autorizzato a far figurare distintamente sulla fattura che rilascia l'imposta relativa alle cessioni che sottopone al regime particolare;
f) i soggetti passivi non autorizzati a dedurre dall'imposta da essi dovuta l'imposta dovuta o pagata per i mezzi di trasporto d'occasione ceduti loro da un soggetto passivo-rivenditore, nella misura in cui la cessione di tali beni da parte del soggetto passivo-rivenditore è assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a);
g) in deroga all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a) gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto non sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto qualora il venditore sia un soggetto passivo-rivenditore che opera in quanto tale e il mezzo di trasporto d'occasione acquistato sia stato assoggettato all'imposta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto conformemente alla lettera a);
h) l'articolo 28 ter, parte B e l'articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d) non si applicano alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a).
2. In deroga al paragrafo 1, prima frase, il Regno di Danimarca è autorizzato, durante il periodo di cui all'articolo 28 terdecies, ad applicare il regime particolare d'imposizione previsto al paragrafo 1, lettere da a) ad h).
3. Quando applicano il regime particolare delle vendite all'asta di cui all'articolo 26 bis, parte C, gli Stati membri applicano questo regime particolare anche alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce a nome proprio in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni per conto di un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del mezzo di trasporto d'occasione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo sia assoggettata all'imposta conformemente ai paragrafi 1 e 2.
4. Per le cessioni, da parte di un soggetto passivo-rivenditore, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli sono stati ceduti alle condizioni previste dall'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 2, la Repubblica federale di Germania è autorizzata, fino al 30 giugno 1999, ad applicare il regime particolare dei soggetti passivi-rivenditori oppure il regime normale IVA secondo le modalità seguenti:
a) per l'applicazione del regime particolare dei soggetti passivi-rivenditori a dette cessioni di beni, la base imponibile è determinata conformemente all'articolo 11, parte A, paragrafi 1, 2 e 3;
b) nella misura in cui i beni sono utilizzati per i bisogni delle sue operazioni assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a), il soggetto passivo-rivenditore è autorizzato a dedurre dall'imposta da lui dovuta:
l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli sono o gli saranno ceduti da un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a);
l'imposta sul valore aggiunto considerata inclusa nel prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli sono o gli saranno ceduti da un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'imposta sul valore aggiunto conformemente al regime particolare di imposizione sul margine di cui all'articolo 26 bis, parte B all'interno dello Stato membro sul territorio del quale si considera situato il luogo di detta cessione, determinato conformemente all'articolo 8. Il diritto a deduzione ha origine nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a);
c) ai fini dell'applicazione delle disposizioni della lettera b), secondo trattino, il prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato la cui cessione da parte di un soggetto passivo-rivenditore è assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a) è determinato conformemente all'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3 e l'imposta che si considera inclusa in detto prezzo d'acquisto è calcolata secondo la modalità seguenti:
si considera che il prezzo d'acquisto includa l'imposta sul valore aggiunto che sarebbe stata dovuta se il margine imponibile realizzato dal fornitore fosse stato pari al 20 % del prezzo d'acquisto;
l'aliquota da prendere in considerazione è l'aliquota applicabile, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, all'interno dello Stato membro sul territorio del quale si considera situato il luogo della cessione assoggettata al regime particolare d'imposizione sull'utile, determinato conformemente all'articolo 8;
d) qualora applichi il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione di un oggetto d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli è stato ceduto da un altro soggetto passivo-rivenditore e il bene in questione sia stato assoggettato all'imposta conformemente alla lettera a), il soggetto passivo-rivenditore è autorizzato e dedurre dall'imposta da lui dovuta l'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera b);
e) la categoria delle aliquote applicabile a queste cessioni è quella che era applicabile al 1o gennaio 1993;
f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 2, quarto trattino, parte C, paragrafo 1, quarto trattino e parte D, lettere b) e c), le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a) sono considerate dagli Stati membri cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto conformemente al regime particolare d'imposizione sull'utile di cui all'articolo 26 bis, parte B;
g) allorché le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a) sono effettuate nelle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A, la fattura rilasciata conformemente all'articolo 22, paragrafo 3 deve recare una dicitura che indichi che è stato applicato il regime particolare di imposizione sul margine previsto all'articolo 28 sexdecies, paragrafo 4.
Capo XVI quater. Misure transitorie applicabili nel quadro dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea il 1o gennaio 1995 e della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia il 1o maggio 2004
Art. 28 septdecies
1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per:
«Comunità»: il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 3 prima dell'adesione,
«nuovi Stati membri»: il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995 e il 1o maggio 2004, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 3 della presente direttiva,
«Comunità ampliata»: il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 3, dopo l'adesione.
2. Quando un bene:
è stato introdotto prima della data di adesione all'interno della Comunità o all'interno di uno dei nuovi Stati membri e
dopo la sua entrata nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri è stato assoggettato o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere da a) a d) o ad un regime analogo ad uno di detti regimi in uno dei nuovi Stati membri e
non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione,
le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato assoggettato al regime continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione.
3.
Quando un bene:
è stato assoggettato prima della data di adesione al regime di transito comune o ad un altro regime di transito doganale e
non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione,
le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato assoggettato al regime continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione.
Ai fini dell'applicazione del primo trattino, si intendono per «regime di transito comune» le misure per il trasporto di merci in transito fra la Comunità e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), nonché fra i paesi EFTA stessi, quali previste dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito, del 20 maggio 198721.
4. Sono assimilate all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, per il quale è dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella Comunità:
a) qualsiasi uscita, anche irregolare, di un bene da un regime di ammissione temporanea nel quale il bene sia stato immesso prima della data di adesione alle condizioni di cui al paragrafo 2;
b) qualsiasi uscita, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere da a) a d), o da un regime analogo ad uno di detti regimi, nel quale il bene sia stato immesso prima della data di adesione alle condizioni di cui al paragrafo 2;
c) la conclusione di uno dei regimi di cui al paragrafo 3, avviato prima della data di adesione all'interno di uno dei nuovi Stati membri ai fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a titolo oneroso all'interno di tale Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
d) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa nel corso di uno dei regimi di cui al paragrafo 3 avviato alle condizioni di cui alla lettera c).
5. È altresì assimilata all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, la destinazione dopo la data di adesione, all'interno di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormemnte alla data di adesione, all'interno della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:
la cessione di tali beni è stata esentata, o poteva essere esentata, in virtù dell'articolo 15, punti 1 e 2, o in virtù di una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri,
i beni non sono stati importati né all'interno di uno dei nuovi Stati membri né all'interno della Comunità prima della data di adesione.
6. Nei casi di cui al paragrafo 4, l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, nello Stato membro sul cui territorio il bene viene svincolato dal regime al quale era stato assoggettato prima della data di adesione.
7.
In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, l'importazione di un bene, ai sensi dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta, quando:
a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità ampliata o
b) il bene importato ai sensi del paragrafo 4, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato o
c) il bene importato ai sensi del paragrafo 4, lettera a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità e/o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.
Tale condizione si reputa soddisfatta nei casi seguenti:
per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1o gennaio 1987;
per quanto riguarda la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1o maggio 1996;
quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.
Capo XVII. Comitato dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 29
1. È istituito un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominato «comitato».
2.
Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Oltre ai punti oggetto della consultazione ai sensi della presente direttiva, il comitato prende in esame i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto.
Art. 29 bis Misure di applicazione
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.
Capo XVIII. Disposizioni varie
Art. 30 Accordi internazionali
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.
2. Lo Stato membro che intende concludere tale accordo invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.
3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
Art. 31 Unità di conto
1. L'unità di conto utilizzata nella presente direttiva è l'unità di conto europea «UCE» definita con decisione 75/250/CEE22.
2. Nella conversione di tale unità di conto nella moneta nazionale, gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare, in più o in meno, fino ad un massimo del 10 %, gli importi risultanti da tale conversione.
Art. 32
Art. 33
1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni, della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposto sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
2. Qualsiasi riferimento nella presente direttiva a prodotti soggetti ad accise riguarda i seguenti prodotti, quali sono definiti dalle vigenti disposizioni comunitari:
oli minerali,
alcole e bevande alcoliche,
tabacchi lavorati.
Art. 33 bis
1. Per i beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) che entrano nella Comunità in provenienza da un territorio facente parte del territorio doganale comunitario, ma considerato territorio terzo ai fini della presente direttiva, sono d'applicazione le disposizioni seguenti:
a) le formalità relative all'entrata di tali beni all'interno della Comunità sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie relative all'importazione di beni all'interno del territorio doganale della Comunità;
b) allorquando il luogo d'arrivo della spedizione o del trasporto di detti beni si trova al di fuori dello Stato membro di entrata nella Comunità, essi circolano all'interno della Comunità nel quadro della procedura del transito comunitario interno, prevista dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione in tal senso al momento della loro entrata nella Comunità;
c) quando al momento dell'entrata nella Comunità tali beni si troveranno in una situazione che consentirà loro, se fossero importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di beneficiare di uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere a), b), c) e d), oppure in un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi all'importazione, gli Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare all'interno della Comunità alle stesse condizioni previste per l'applicazione di questi regimi.
2. Per i beni non contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) spediti o trasportati a partire da uno Stato membro a destinazione di un territorio facente parte del territorio doganale comunitario ma considerato territorio terzo ai fini della presente direttiva, sono d'applicazione le disposizioni seguenti:
a) le formalità relative all'esportazione di tali beni dal territorio comunitario sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie per quanto riguarda l'esportazione di beni dal territorio doganale della Comunità;
b) per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati dalla Comunità nella prospettiva di essere nuovamente importati, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nella Comunità i beni in questione possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente esportati al di fuori del territorio doganale comunitario.
Capo XIX. Disposizioni finali
Art. 34
Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio, per la prima volta il 1o gennaio 1982 e successivamente ogni due anni, una relazione sul funzionamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri. Tale relazione è trasmessa dal Consiglio al Parlamento europeo.
Art. 35
Nell'interesse del mercato comune, il Consiglio adotta all'unanimità, a tempo debito, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, le direttive idonee al fine di completare il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, segnatamente, di ridurre gradualmente o di sopprimere le misure prese dagli Stati membri in deroga al sistema stesso, per raggiungere una convergenza dei regimi nazionali di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di preparare l'attuazione dell'obiettivo di cui all'articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967.
Art. 36
L'articolo 2, quarto comma, e l'articolo 5 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 sono abrogati.
Art. 37
La seconda direttiva del Consiglio, 67/228/CEE, cessa di avere effetto, in ogni Stato membro, a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva.
Art. 38
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977. Per il Consiglio Il Presidente J. SILKIN