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Sez. 6, Sentenza n. 10411 del 05/04/1987 Ud. (dep. 07/10/1987) Rv. 176774 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA - IMPUTATO NON CITATO NÈ COMPARSO - ORDINE DI NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE PER UNA NUOVA DATA - APPLICABILITÀ DELLO ART. 431 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - PROCESSO CUMULATIVO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - LIMITI DEI POTERI DEL GIUDICE - POTERI ESERCITATI ENTRO QUESTI LIMITI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176774-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA - IMPUTATO NON CITATO NÈ COMPARSO - ORDINE DI NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE PER UNA NUOVA DATA - APPLICABILITÀ DELLO ART. 431 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - PROCESSO CUMULATIVO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - LIMITI DEI POTERI DEL GIUDICE - POTERI ESERCITATI ENTRO QUESTI LIMITI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.*

È legittimo il rinvio ad udienza fissa nel corso delle formalità di apertura del dibattimento. In questa udienza, qualora l'imputato, perché non ritualmente citato, non sia comparso, ben può il giudice procedere a disporre la notifica del decreto di citazione per una nuova data, a differenza di quanto deve disporre nel caso di sospensione ex art. 431 cod. proc. pen., senza che siano necessari la separazione del giudizio e il rinvio ad altra udienza nel processo per l'imputato che non risulta citato. Ne consegue che nella ipotesi di processo cumulativo, che si svolga nei confronti di numerosi imputati e con molteplici imputazioni è applicabile al periodo necessario per svolgere le formalità di apertura del dibattimento l'istituto della sospensione, di cui allo art. 431 cod. proc. pen., pur nella sua non specificità e quindi può il giudice controllare la regolarità dei decreti di citazioni riguardanti gli altri imputati e verificare se gli impedimenti addotti da taluni di essi, non comparsi, siano tali da giustificare l'assenza. Questa indagine non comporta, infatti, alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato non regolarmente citato e non comparso, in quanto questi non ha interesse ad essere presente alla Costituzione delle altre parti e, quindi, non può lamentarsi di aver subito alcun pregiudizio dall'assenza nella precedente udienza già tenutasi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)