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Sez. 3, Sentenza n. 1492 del 01/12/1997 Ud. (dep. 09/02/1998) Rv. 209922 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Concessione edilizia - Autorizzazione paesaggistica - Rapporti - Indicazione.
Stato
decisa il 1997-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209922-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

L'autorizzazione ai fini paesaggistici richiesta dall'art. 25 del r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento di attuazione della l. n. 1497 del 1939) costituisce un provvedimento autonomo rispetto alla concessione edilizia, nei cui confronti si pone tuttavia come condizione di efficacia, nel senso che la concessione, pur potendo essere emanata dal sindaco ancor prima dell'adozione del provvedimento posto a protezione del vincolo paesaggistico, diviene efficace solo dopo il rilascio dell'autorizzazione predetta. Ne consegue che una concessione edilizia rilasciata in assenza dell'autorizzazione paesaggistica non è illegittima ma solo inefficace, sicché non è consentito dar corso ai lavori prima della conclusione dell'intero procedimento, configurandosi, nel caso contrario, i reati urbanistici e paesaggistici di cui all'art. 20 lett. c) l. 28 febbraio 1985 n. 47 ed 1 sexies d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. in l. 8 agosto 1985 n. 431.

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 03/06/1940 num. 1357 art. 25, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)