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Sez. 4, Sentenza n. 1851 del 10/06/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112801 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -IN GENERE - CAUTELE IN GENERALE - RETROMARCIA - VISIBILITA DELLA STRADA IMPEDITA AL CONDUCENTE - OBBLIGO DI AVVALERSI DI COLLABORAZIONE DI PERSONA A TERRA.*
Stato
decisa il 1969-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112801-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -IN GENERE - CAUTELE IN GENERALE - RETROMARCIA - VISIBILITA DELLA STRADA IMPEDITA AL CONDUCENTE - OBBLIGO DI AVVALERSI DI COLLABORAZIONE DI PERSONA A TERRA.*

Il conducente, nell'effettuare la manovra di retromarcia, deve avvalersi di persona che lo coadiuvi da terra e sorvegli la manovra, se la sagoma del veicolo, il carico o altra causa impediscano al conducente di controllare la strada l'Obbligo nella situazione anzidetta, ancorche non stabilito espressamente dalle norme del codice stradale, e imposto dalle norme di comune prudenza e dalle prescrizioni generiche di comportamento contenute nell'art 101 cod strad, giacche, diversamente, la manovra di retromarcia, per se stessa anormale, pericolosa e disagevole, sarebbe effettuata con guida alla cieca, in condizioni di assoluta imprudenza. (Conf 110694, anno 1969 105056, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 101, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)