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Sez. L, Sentenza n. 5045 del 24/05/1999 (Rv. 526592 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Sostituto del lavoratore - Previsione - Configurabilità del rapporto come subordinato - Ammissibilità - Condizioni e fondamento - Fattispecie in materia di prestazioni lavorative di addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli.
Stato
decisa il 1999-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526592-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Il rapporto di lavoro nel quale sia prevista la possibilità della prestazione dell'attività lavorativa da parte di un sostituto del lavoratore (da questi indicato nell'ambito di un gruppo noto al datore di lavoro) non cessa, per questo, di essere configurabile come subordinato, in presenza dei relativi presupposti. Infatti, la prestazione del sostituto non esclude la personalità della prestazione se a venire retribuito è comunque colui che la effettua in concreto. (Fattispecie relativa alle prestazioni di alcuni addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli il cui rapporto è stato qualificato - nella sentenza di merito confermata sul punto dalla S.C. - come subordinato pur essendosi accertato che essi erano liberi di accettare o meno il turno di lavoro e che potevano limitarsi, in caso di impossibilità sopravvenuta, ad avvertire oppure attivarsi personalmente per la ricerca di un sostituto tra coloro che avevano dato la loro disponibilità a lavorare nell'agenzia ippica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)