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Sez. U, Sentenza n. 766 del 07/02/1981 (Rv. 411243 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO IL PRIVATO PER L'ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - RECINZIONE DI UN FONDO PER RAGIONI DI SICUREZZA PUBBLICA DA PARTE DI UN PRIVATO SU ORDINE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA DI ACCESSO DA PARTE DI TERZI - AZIONE POSSESSORIA DEL TERZO CHE UTILIZZA IL FONDO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411243-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO IL PRIVATO PER L'ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - RECINZIONE DI UN FONDO PER RAGIONI DI SICUREZZA PUBBLICA DA PARTE DI UN PRIVATO SU ORDINE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA DI ACCESSO DA PARTE DI TERZI - AZIONE POSSESSORIA DEL TERZO CHE UTILIZZA IL FONDO - INAMMISSIBILITA.*

Qualora il privato recinga un fondo per impedirvi l'accesso a terzi, in ottemperanza di un ordine, con il quale l'autorita amministrativa, per ragioni di sicurezza pubblica, abbia imposto tale recinzione, sia pure in via alternativa ad altre opere idonee ad eliminare una situazione di pericolo, l'esperibilita di un'Azione di reintegrazione nel possesso, da parte di chi di fatto utilizzava detto bene, trova ostacolo non in ragioni di difetto di giurisdizione, tenuto conto che quel privato non ha agito come longa manus della amministrazione, alla quale anzi si contrappone come soggetto obbligato ad intervenire su un proprio bene, ma bensi nel venir meno dei presupposti del preteso spoglio, atteso che l'indicato ordine ha inciso autoritativamente sulla situazione in cui si concretava il dedotto possesso, precludendone l'ulteriore Esercizio nello stato di fatto preesistente, e che inoltre il destinatario dell'ordine medesimo, di contenuto alternativo, non puo ritenersi obbligato all'esecuzione di opere innovative, per riportare il fondo in condizioni di utilizzabilita senza pericolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)