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Sez. 3, Sentenza n. 13399 del 22/06/2005 (Rv. 582057 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | Contratto misto - Nozione - Combinazione di diversi tipi contrattuali - Disciplina applicabile - Individuazione - Criterio normale - Applicazione del tipo prevalente - Criterio subordinato - Integrazione fra le discipline.
Stato
decisa il 2005-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582057-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO

Il contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi, non solo è unico, ma ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono; il contratto deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente (e la prevalenza si determina in base ad indici economici od anche di tipo diverso, come la "forza" del tipo o l'interesse che ha mosso le parti), salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.), al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)