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Sez. 5, Sentenza n. 25 del 12/01/1983 Cc. (dep. 22/01/1983) Rv. 157028 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PROVA - ONERE DI ALLEGAZIONE - UNICITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157028-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PROVA - ONERE DI ALLEGAZIONE - UNICITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ.*

L'imputato, pur non essendo soggetto ad un rigoroso Onere di prova di tutti i presupposti della invocata continuazione, è pur sempre tenuto ad un dovere di allegazione, dovendo indicare gli elementi essenziali su cui si fonda la richiesta e, in particolare, quelli da cui si dovrebbe desumere la unicità del disegno criminoso. (Conf 152041, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)