Sez. 1, Sentenza n. 2597 del 19/07/1968 (Rv. 335078 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECIDERE IL GRAVAME IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECIDERE IL GRAVAME IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI - IRRILEVANZA.*
A norma del combinato disposto degli artt. 348 cod.proc.civ. e 111 disp. Att., l'appello e improcedibile qualora l'appellante, che abbia ritirato il proprio fascicolo nel corso del procedimento, non lo abbia nuovamente depositato in cancelleria quattro giorni prima dell'udienza di discussione o, in caso di giustificati impedimenti e previa autorizzazione del giudice, due giorni prima dell'udienza medesima. Tale causa di improcedibilita sussiste indipendentemente dall'accertamento in concreto dell'impossibilita di decidere il gravame nel merito in base alle risultanze del fascicolo dell'appellato o di quello di ufficio, la sanzione conseguendo alla constatata inattivita dell'appellante in ordine all'Onere, posto a suo carico, di apprestare al giudice il materiale necessario per la cognizione del gravame. (Conf. Alle sent. N.2383-66, massima n.324620 n.2840-64 n.155764).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)