Sez. 6, Sentenza n. 7765 del 18/02/2002 Ud. (dep. 27/02/2002) Rv. 221536 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Ordinanza adottata in violazione degli articoli 490 e 210, comma 4, cod. proc. pen. - Inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato - Sussistenza - Invalidazione degli atti consecutivi - Condizioni e limiti.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
L'ordinanza con cui il giudice di primo grado disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato ai fini dell'esame e l'assunzione di esso senza il preventivo avvertimento della facoltà di non rispondere (in violazione degli articoli 490 e 210 cod. proc. pen.) è illegittima e comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ex art. 526 cod. proc. pen., ma non anche la nullità e l'inutilizzabilità di tutte le altre prove, legittimamente acquisite nel dibattimento in modo autonomo e nelle forme consentite, non sussistendo tra queste ultime e l'atto nullo un rapporto di dipendenza effettiva ovvero un nesso per cui l'atto dichiarato nullo costituisca la ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 490 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 490 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)