Sez. U, Sentenza n. 11656 del 12/05/2008 (Rv. 602977 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA | Vendita di immobile da costruire su fondo di proprietà del cedente con obbligo a suo carico di realizzare l'opera - Qualificazione del contratto - Vendita di cosa futura - Configurabilità - Contenuto del contratto - Previsioni di un acconto sul prezzo finale, del termine di ultimazione dei lavori, dell'obbligo di realizzare l'opera a "regola d'arte" - Elementi propri dell'appalto - Esclusione - Compatibilità con la vendita di cosa futura - Sussistenza.
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA
Ai fini della qualificazione in termini di "contratto di vendita di cosa futura" della vendita di immobile da costruire su fondo di proprietà del cedente, il quale si assume la realizzazione dell'opera a proprio rischio e con la propria organizzazione, non costituiscono ostacolo, in favore della diversa qualificazione di contratto misto di vendita (del suolo) ed appalto (dell'opera da costruire), i seguenti elementi del contenuto contrattuale: a) la previsione del pagamento di un acconto sul prezzo finale (contrariamente, invece, alla previsione di acconti in corso d'opera in relazione a stati di avanzamento dei lavori, propri dell'appalto e, come tali, giustificabili in virtù di una parziale esecuzione dell'oggetto del contratto, mentre nella vendita di cosa futura l'adempimento dell'alienante si realizza esclusivamente con il completamento del bene); b) la previsione di un termine di ultimazione dei lavori, giacché il contratto di vendita di cosa futura prevede pur sempre come attività accessoria quella della realizzazione dell'opera da parte dell'alienante; c) la previsione dell'obbligo dell'alienante di realizzare l'opera "a perfetta regola d'arte", in quanto anche nella vendita di cosa futura devono essere preventivamente individuate le caratteristiche tecniche dell'opera medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)