Sez. 3, Sentenza n. 13958 del 13/12/1999 (Rv. 532114 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Nozione di equità - Contenuto.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
L'equità, alla stregua della quale il giudice di pace è chiamato a decidere le controversie di valore inferiore a due milioni, non è più l'equità correttiva, di cui al vecchio testo dell'art. 113 cod. proc. civ. (l'equità, cioè, necessariamente rispettosa dei principi della materia), ma è un'equità formativa, in base alla quale il giudice formula sia la qualificazione del fatto, sia la regola da applicare al caso concreto, col solo limite del rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)