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Sez. 3 - , Sentenza n. 5038 del 28/02/2017 (Rv. 643177 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Cumulo di cause per ragioni di connessione – Causa di opposizione all’esecuzione e causa di garanzia – Scioglimento della connessione per effetto della decisione – Impugnazione della sola decisione della causa esecutiva – Sospensione feriale dei termini – Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643177-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

In materia di sospensione feriale dei termini processuali, qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due controversie, una soltanto delle quali di opposizione all’esecuzione, quindi sottratta alla sospensione feriale dei termini, e l’altra relativa a domanda di garanzia, pertanto assoggettata a questo regime, la decisione che intervenga su di esse sciogliendo la connessione (nella specie, dichiarando inammissibile la domanda di garanzia), se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l’opposizione all’esecuzione, resta sottratta all’applicazione della detta sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)