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Sez. 2, Sentenza n. 3814 del 09/06/1986 (Rv. 446652 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL COMPRATORE - EFFETTO LIBERATORIO - CONDIZIONI - PRINCIPIO DELL'APPARENZA - APPLICABILITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1986-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446652-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL COMPRATORE - EFFETTO LIBERATORIO - CONDIZIONI - PRINCIPIO DELL'APPARENZA - APPLICABILITÀ - REQUISITI.*

La consegna della cosa venduta a persona diversa dal compratore libera il venditore dalla relativa obbligazione sempre che il medesimo per errore scusabile sia convinto che colui il quale abbia ricevuto la cosa sia a ciò autorizzato. Infatti, il principio dell'apparenza, essendo dettato dall'esigenza di tutela dello affidamento dei terzi di buona fede, richiede in questi ultimi uno stato soggettivo che sia caratterizzato non dalla sola ignoranza della realtà difforme dall'apparenza, ma anche dall'incolpevolezza di tale ignoranza. (V 6500/80, mass n 410272; (V 6139/78, mass n 395966).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)