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Sez. 5, Sentenza n. 11419 del 18/06/2004 (Rv. 573727 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento della conformità all'originale, o dell'autenticità della scrittura privata prodotta in fotocopia - Termine di decadenza ex art. 215 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie in materia di rimborso di tributi non dovuti.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573727-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

Il disconoscimento della conformità all'originale, della copia fotostatica di scrittura privata - che, se non contestata, acquista, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., la stessa efficacia probatoria dell'originale - è soggetto alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e, pertanto, deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, in modo formale e specifico, cioè mediante una esplicita dichiarazione di chiaro contenuto ovverosia con espressioni inequivoche. Pertanto, ove la produzione di una copia fotografica di scrittura venga ammessa in appello, dal giudice, come nuovo mezzo di prova, ex art. 345 cod. proc. civ., il disconoscimento della conformità della copia all'originale può essere operato dalla parte, contro la quale la prova è prodotta, solo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, in base all'art. 215 cod. proc. civ. e deve essere formulato espressamente, ai sensi dell'art. 2719 cod. civile (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto fondata l'eccezione di disconoscimento delle scritture, prodotte da una società contribuente in sede di rimborso di tributi non dovuti su autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., formulata dall'Amministrazione finanziaria prima ancora della loro produzione e senza tener conto dei documenti prodotti in copia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)