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Sez. L, Sentenza n. 5113 del 30/03/2012 (Rv. 622212 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE | Estensione alle IPAB ex art. unico della legge n. 552 del 1955 - "Ratio" - Limitazione alle IPAB convenzionate col servizio sanitario nazionale ex art. 3 della legge n. 335 del 1995 - Incidenza sui rapporti pregressi - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622212-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE

L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi è stata estesa dall'art. unico della legge n. 552 del 1955 a tutto il personale operante presso sanatori, ospedali, cliniche e "ogni altra istituzione pubblica sanitaria", formula la cui ampiezza si spiega con la "ratio" di proteggere il personale comunque esposto al rischio di contagio tubercolare in tutti i luoghi nei quali si registri la presenza organizzata di più malati, non avendo il legislatore ritenuto opportuno mantenere il beneficio dell'esonero dall'obbligo contributivo previsto dall'art. 38 del r.d.l. n. 1827 del 1935 per le istituzioni pubbliche di beneficienza, senza che su tale obbligo assuma rilievo, per il passato, la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che ha previsto l'obbligo assicurativo per TBC solo con riguardo alle IPAB o loro reparti convenzionati col servizio sanitario nazionale, trattandosi di norma destinata ad operare per il futuro e, quindi, non incidente sui rapporti pregressi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 01/07/1955 num. 552, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)