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Sez. 3, Sentenza n. 222 del 06/02/1962 (Rv. 250344 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - IDONEITA DEGLI ELEMENTI PRESUNTIVI - AZIONE REVOCATORIA - PROVA, IN BASE A PRESUNZIONI, DELLA PARTECIPAZIONE DEL TERZO ALLA FRODE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250344-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - IDONEITA DEGLI ELEMENTI PRESUNTIVI - AZIONE REVOCATORIA - PROVA, IN BASE A PRESUNZIONI, DELLA PARTECIPAZIONE DEL TERZO ALLA FRODE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Non puo censurarsi in Cassazione l'apprezzamento del giudice di merito circa gli elementi assunti a fonte di presunzione e la concreta rispondenza degli stessi ai requisiti di legge (idoneita, gravita e concomitanza), salvo che il relativo giudizio non risulti viziato da illogicita o da errore di diritto. In particolare, con riferimento all'Azione revocatoria, deve ritenersi che sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione l'apprezzamento del giudice di merito, in base ad elementi di presunzione, circa la partecipazione del terzo alla frode. (V 597/61, 294/60, 4049/57; 2091/56; 87/45; 162/42).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)